L’INPS, con Circolare 11 novembre 2021 n. 169, integra la precedente n. 140/2021, ampliando l’elencazione dei codici Ateco per i quali può trovare applicazione l’agevolazione della decontribuzione (ex art. 43 D.L. n. 73/2021) per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo e fornisce ulteriori indicazioni sulla misura Come previsto dal disposto normativo, possono accedere al beneficio della decontribuzione di cui all’art. 43 del D.L. n. 73/2021 i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.
L’Inps, con la circolare n. 140/2021, ha fornito le prime indicazioni volte a disciplinare il predetto esonero, precisando che il settore economico “creativo, culturale e dello spettacolo” ricomprende anche i seguenti codici ATECO:
– 59.14 attività di proiezione cinematografica;
– 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
– 91.02.00 attività di musei;
– 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
– 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
– 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.
Pertanto, ciò posto per l’ambito di applicazione, con la presete circolare 169/2021, l’Istituto fornisce ulteriori indicazioni relativamente alla misura dell’esonero contributivo in esame.
L’importo dell’esonero in esame è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 – 30 novembre 2021.
Pertanto, ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore dei trattamenti di integrazione salariale utilizzati nei mesi citati.
L’Inps comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, è stato reso disponibile il modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”, volto alla richiesta dell’esonero in trattazione.
Le domande potranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:
– il codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;
– la relativa matricola aziendale;
– le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
– l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolgerà le attività di verifica, al termine delle quali verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza online, l’ammissione alla misura agevolata e l’importo dell’esonero che potrà essere fruito nei limiti della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.
Resta ferma, per il datore di lavoro che ritenga il calcolo dell’ammontare dell’esonero effettuato dai sistemi informatici dell’Istituto non sia coerente, la facoltà di proporre, entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, una richiesta di riesame alla Struttura territoriale competente dell’importo effettivamente spettante. La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “”SOST.BIS_ES” in trattazione. La Struttura territoriale, una volta ricevuta la richiesta di riesame, dovrà verificare l’ammontare dell’esonero spettante e potrà rideterminare l’importo spettante nei limiti di quanto richiesto nell’istanza.