Fornite le prime istruzioni operative in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal DL Fiscale (INPS – Messaggio 18 novembre 2021, n. 4034). Trattamenti ASO e CIGD per la causale “COVID-19” L’art. 11, co. 1, del D.L. n. 146/2021, introduce un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021. Resta, altresì, preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure di licenziamento in corso, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma. Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale In merito all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale, limitatamente alle causali connesse all’emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare. Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, il “decreto Fiscale” non ha modificato la disciplina di riferimento per la richiesta dei trattamenti in parola. Trattamento ordinario di integrazione salariale connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili L’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021 ha introdotto un periodo di trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, esclusivamente in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, per una durata massima di 9 settimane. Modalità di pagamento e termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41-UniEmens – CIG Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale, il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
La previsione si rivolge ai datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché a quelli che ricorrono alla CIGD.
Per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal “decreto Fiscale”, i datori di lavoro sopra indicati devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti. L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.
Laddove, quindi, non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal “decreto Sostegni”, non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.
Inoltre, ai datori di lavoro che ricorrono alle misure di sostegno in parola resta precluso – per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto (ASO e CIGD) – l’avvio delle procedure relative alle norme in materia di mobilità di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223 e restano – altresì – sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dal comma 8 del medesimo articolo 11.
I trattamenti in esame possono essere richiesti, per una durata massima di 13 settimane, nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Per le misure di sostegno al reddito (ASO/CIGD) introdotte dal “decreto Fiscale”, non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai relativi trattamenti.
Fino al 31 dicembre 2021, resta parallelamente operante la disposizione di cui al richiamato articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41/2021; resta inteso che non possono essere autorizzati trattamenti di cui al citato articolo 8 del “decreto Sostegni” per periodi sovrapposti, anche parzialmente, a quelli richiesti ai sensi del decretolegge n. 146/2021.
I trattamenti di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto–legge n. 146/2021).
Riguardo a tale requisito soggettivo del lavoratore (data in cui il dipendente deve risultare in forza presso l’azienda richiedente la prestazione), l’INPS specifica che nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall’Istituto in materia.
Possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data del 22 ottobre 2021, hanno in corso un assegno di solidarietà.
La concessione dell’assegno ordinario – che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso – può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.
Riguardo ai Fondi di solidarietà, con riferimento ai settori dei servizi ambientali e delle attività professionali, stante l’ormai piena operatività dei rispettivi Fondi di solidarietà di nuova istituzione, le domande relative ai trattamenti emergenziali dovranno essere inoltrate ai medesimi Fondi.
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all’emergenza da COVID-19, è erogato l’assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.
Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.
In ordine alle aziende plurilocalizzate, potranno inviare domanda come “Deroga Plurilocalizzate” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come “Deroga INPS” (non plurilocalizzate).
Riguardo ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e relativi ad aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti causali:
– “COVID 19 – DL 146/21 – Deroga Trento”;
– “COVID 19 – DL 146/21 – Deroga Bolzano”.
Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 13 settimane di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, i datori di lavoro, dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.
Si precisa che la procedura di trasmissione delle domande è già disponibile e che le stesse possono essere inviate, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.
Il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.
Anche per i datori di lavoro di cui sopra che chiedono il periodo di massimo 9 settimane resta precluso – per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto – l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dall’articolo 11, comma 8. Resta, altresì, preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 604/1966 e sono sospese le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma.
Per i trattamenti di integrazione salariale in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.
Ai fini dell’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale, anche le imprese – appartenenti ai settori sopra indicati – che alla data del 22 ottobre 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
Anche per i trattamenti di integrazione salariale in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.
Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 9 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro dei settori sopra richiamati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.
Per la prestazione di cassa integrazione guadagni ordinaria, previa sospensione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS”.
Anche con riferimento ai termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti, viene confermato che, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.