L’Inps ha illustrato il nuovo elemento <Preavviso>, evidenziando i sottoelementi istituiti ex novo e le regole di compilazione a cui i datori di lavoro devono attenersi a partire dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di gennaio 2022 (INPS – messaggio del 21 dicembre 2021, n, 4571). I valori dichiarati nell’elemento <Preavviso> di <DatiParticolari> del flusso UniEmens costituiscono una componente di quanto risultante nell’<Imponibile> di <DatiRetributivi> del mese. In caso di variazioni di denunce pregresse che espongono dati sul <Preavviso>, i dati a esso relativi dovranno essere adeguati secondo il nuovo assetto dell’elemento. Ne consegue che, alla variazione della prima competenza pregressa della denuncia con l’esposizione dei dati sul preavviso, dovrà seguire anche la corrispondente variazione delle denunce che espongono rispettivamente gli importi. In ciascuna variazione i dati del preavviso dovranno essere adeguati secondo la nuova struttura. Come avviene già oggi, una denuncia che espone parzialmente i dati sul preavviso (ad esempio, solo i dati sul periodo e il numero delle settimane/giorni) verrà evidenziata in gestione con dei particolari codici che verranno rimossi al completamento dell’informazione. Per gli interventi di variazione sul <Preavviso> di competenze antecedenti gennaio 2022 non potrà essere utilizzato l’elemento <PreavvisoMesePrecedente> (di <MesePrecedente>), ma sarà necessario inviare denunce di variazione secondo la nuova struttura.
Affinché le procedure informatiche che presidiano l’assegnazione dei dati nell’estratto conto possano gestire l’individuazione delle quote di imponibile annuo, è stato modificato l’elemento <Preavviso>, in modo da consentire l’acquisizione distinta dei valori che temporalmente sono riferibili all’anno in corso e dei valori che interessano l’anno successivo, sia per quanto riguarda l’<Imponibile> sia per quanto riguarda l’<EccedenzaMassimale> componenti il preavviso.
L’avvio dell’operatività delle nuove modalità di compilazione del flusso UniEmens, mediante la valorizzazione del nuovo elemento <Preavviso>, è fissata a partire dai periodi di competenza del mese di gennaio 2022.
Sul piano operativo, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi relativi all’indennità sostitutiva del preavviso e della corretta implementazione dei dati nell’estratto conto, nel caso di indennità a cavaliere tra due annualità, la quota di preavviso che ricade nell’anno successivo avrà sempre natura di imponibile e dovrà essere assoggettata integralmente a contribuzione per i lavoratori non soggetti al massimale, mentre per i lavoratori a cui si applica il massimale la quota di preavviso che ricade nell’anno successivo sarà assoggettata a contribuzione entro il massimale previsto per l’anno.
Ne consegue che, per i lavoratori sottoposti al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, la quota di indennità sostitutiva del preavviso pertinente l’anno in corso è inglobata nel massimale dell’anno e potrà costituire in tutto, in parte o in nulla, imponibile a seconda del livello di saturazione del massimale intervenuto all’atto della corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.
La quota afferente all’anno successivo sarà sempre assoggettata a contribuzione ripartendo da zero nei limiti del massimale del nuovo anno.
Il massimale da applicare alla quota dell’anno successivo sarà quello vigente nell’anno di riferimento.
Nel caso in cui il superamento del massimale si realizzi nel mese di corresponsione dell’indennità di preavviso e in detto mese sia presente anche l’erogazione di altra retribuzione (del mese perché lavorato ovvero competenze ultramensili, ferie non godute, altre spettanze riferite al tempo lavorato), al fine di stabilire l’esatta determinazione dei valori delle due quote di indennità da assumere come imponibili, dovranno preliminarmente essere valutati gli imponibili e/o le eccedenze riferibili al tempo lavorato. Solo successivamente potrà essere stabilita la misura della capienza residua del massimale nell’anno al fine di determinare il valore della quota dell’indennità sostitutiva del preavviso riferita all’anno in corso da considerarsi imponibile e/o eccedenza.
Ciascun elemento <Preavviso> sarà identificato dal nuovo attributo “AnnoPrea”, ossia l’anno a cui si riferiscono i dati esposti nei suoi sottoelementi.
Nelle ipotesi di preavviso a cavaliere di anno, nel determinare il massimale applicabile alla quota di indennità sostitutiva del preavviso riferita all’anno successivo si applicherà il massimale vigente in ciascun anno di competenza, tenendo conto nel momento di assolvimento dell’obbligo contributivo del valore del massimale noto.
Per i lavoratori iscritti ai Fondi FS ed ex Ipost quanto dichiarato nell’<Imponibile> di <Preavviso> di ciascun <AnnoPrea> dovrà essere suddiviso nelle voci analitiche retributive previste nella ripartizione annua del preavviso nella sezione Fondo Speciale di riferimento, in modo che ogni annualità del preavviso a cavaliere abbia l’esatta ripartizione analitica dell’imponibile secondo le voci che lo compongono.
Si deve tenere in opportuna considerazione il caso in cui il <Preavviso> sia stato esposto su più flussi di denuncia, per esempio in caso di un preavviso dichiarato nel mese in cui è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro con l’esposizione del periodo e del numero di settimane/giorni e nel mese successivo in cui vengono erogati gli importi in busta paga con l’esposizione degli stessi nella denuncia UniEmens.