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Inquadramento unico dei gruppi industriali: per il requisito dell’esclusività sufficiente un’attestazione

9 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Al fine dell’applicazione del criterio dell’inquadramento unico previdenziale, nel settore Industria, per le imprese appartenenti a un gruppo industriale, il requisito dell’attività svolta in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo può essere attestato tramite una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal legale rappresentante dell’azienda interessata, non essendo più necessario che ciò risulti dagli statuti delle aziende medesime (Inps, circolare 09 febbraio 2021, n. 19)

In ordine alla classificazione previdenziale delle imprese facenti parte di Gruppi industriali, è stata prevista la possibilità di attribuire un inquadramento unico, nel settore Industria, a tutte le imprese facenti parte di un Gruppo industriale, nell’ambito del quale esistono, in linea generale (Inps, circolare, n. 321/1994):
– una società capogruppo (holding), con attività di direzione e di controllo;
– una o più società che svolgono attività produttiva di natura manifatturiera;
– una o più società di servizi e di distribuzione.
Tuttavia, affinché si possa procedere all’inquadramento unico, è necessario che le aziende siano tra loro strettamente interconnesse sotto l’aspetto organizzativo e funzionale e che siano parte di un unico processo produttivo, nel quale le singole attività si pongono in forma strumentale e complementare tra loro. In particolare, sono individuati i requisiti per l’applicazione dei criteri dell’inquadramento unico, come di seguito riepilogati:
– essere società controllate, nel senso che la totalità o la maggioranza del pacchetto azionario e delle quote sociali deve essere in possesso della capogruppo ovvero di imprese del gruppo;
– prestare la propria attività in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo;
– distribuire e/o commercializzare esclusivamente beni prodotti dalle imprese del gruppo, curando, se del caso, l’assistenza tecnica e la manutenzione;
– applicare nei confronti del personale dipendente, ove non diversamente disciplinato per categorie particolari di lavoratori, lo stesso contratto collettivo di lavoro delle altre imprese del gruppo e della capogruppo;
– praticare, ove ne esistano le condizioni, la mobilità del personale da o verso la capogruppo o le altre imprese del gruppo;
– conservare, all’eventuale personale in mobilità, anzianità e trattamento economico-giuridico già conseguiti nella società di provenienza.
Con riferimento al requisito dell’esclusività, era finora previsto (Inps, circolare, n. 321/1994) che l’attività svolta in via esclusiva nei confronti ed in favore delle altre imprese del gruppo che caratterizza l’interconnessione funzionale tra le attività stesse, dovesse risultare dagli statuti delle aziende facenti parte del Gruppo industriale medesimo.
Orbene, in considerazione dell’evoluzione delle dinamiche di mercato e dei cambiamenti della realtà economica che impongono una maggiore flessibilità operativa da parte del settore produttivo, a seguito di nuove indicazioni amministrative, si considera sufficiente una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal legale rappresentante dell’azienda interessata, in occasione dell’inquadramento, che attesti l’esistenza del requisito dell’esclusività dell’attività svolta nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo.
Pertanto, è superata la previsione relativa all’obbligatoria indicazione del suddetto requisito negli statuti delle aziende facenti parte del Gruppo industriale.
Ancora, l’esclusività, sebbene non debba più risultare formalmente inserita negli statuti delle aziende interessate, deve comunque permanere nel tempo, essendo oggetto di monitoraggio da parte delle Strutture territoriali Inps, le quali sono tenute a verificare anche la permanenza degli ulteriori requisiti prima richiamati.
Infine, i citati criteri non trovano applicazione ai gruppi di imprese derivanti da aggregazione avvenuta sulla base dell’acquisto di pacchetti azionari; in tale ipotesi, infatti, le società capogruppo e le impese aggregate devono essere inquadrate in base all’attività concretamente espletata.

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