Il beneficio del differimento dei termini decadenziali si applica a tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali, anche territoriali, del FIS, nonché a quelle di CISOA connesse all’emergenza da COVID-19, riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso (Inps, messaggio 09 marzo 2021, n. 1008)
Come noto, l’art. 11, co. 10-bis, del D.L. n. 183/2020 (Decreto Milleproroghe) differisce al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020. Ne deriva che possono beneficiare della moratoria le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.
Nello specifico, rientrano nel differimento tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali, anche territoriali, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19.
In ogni caso, nonostante il differimento dei termini decadenziali, rimane inalterata la disciplina normativa dettata pro tempore. Conseguentemente, possono beneficiare della proroga le sole istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate, in particolare relative al limite di durata massima dei trattamenti previsto dalle singole disposizioni, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati.
Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti (modelli “SR41” e “SR43” semplificati), i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020. Tanto premesso, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.
Tanto premesso, i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, possono trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021, utilizzando le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.
Periodo |
Fonte normativa |
Causale |
Anzianità lavoratori |
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Dal 23/02/2020 al 31/08/2020 (9+ 5+4 settimane) | Art. 19, D.L. n. 18/2020 | “COVID-19 nazionale” | In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020 |
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 9 settimane) | Art. 1, co. 1, D.L. n. 104/2020 | “COVID-19 nazionale” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Dal 14/09/2020 al 31/12/2020 (max. 9 settimane) | Art. 1, co. 2, D.L. n. 104/2020 | “COVID 19 con fatturato” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Dal 23/02/2020 al 31/08/2020 (9+ 5+4 settimane) | Art. 20 del D.L. n. 18/2020 | “CIGO Covid 19 nazionale – sospensione CIGS” | In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020 |
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 9 settimane) | Art.1, co. 1, D.L. n. 104/2020 | “CIGO Covid 19 nazionale – sospensione CIGS” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Dal 14/09/2020 al 31/12/2020 (max. 9 settimane) | Art. 1, co. 2, D.L. n. 104/2020 | “CIGO Covid 19 nazionale – sospensione CIGS con fatturato” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Dal 16/11/2020 al 31/01/2021 (max 6 settimane) | Art. 12, co. 1, D.L. n. 137/2020 | “Covid 19 DL n. 137/20” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Dal 16/11/2020 al 31/01/2021 (max 6 settimane) | Art. 12, co. 1, D.L. n. 137/2020 | “Covid 19 DL n. 137/20″ – sospensione CIGS” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Dal 23/02/2020 al 31/10/2020 (max 90 gg) | Art. 19, co. 3 bis, D.L. n. 18/2020 | “CISOA DL Rilancio” | In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020 |
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 50 gg) | Art. 1, co. 8, D.L. n. 104/2020 | “CISOA DL Rilancio” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Per quanto attiene invece alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda (quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto), i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non devono riproporre nuove istanze.
Infine, con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini, devono trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.
Parimenti, i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, possono provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021. Con riferimento ai modelli “SR41” e “SR43” semplificati, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non devono riproporne l’invio.