Non è soggetto ad Irap il medico che utilizza più ambulatori in locali presi in affitto, se ciò serve ad assicurare la fruizione del servizio ad un vasto bacino di utenza (Corte di Cassazione – Ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29800). Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda la sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione per l’applicazione dell’IRAP nell’ipotesi di esercizio della professione medica in più ambulatori. Su ricorso dell’Agenzia dell’Entrate, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari.
I giudici tributari hanno escluso l’applicazione dell’imposta, sul rilievo che l’esercizio della professione medica era avvenuta in modo personale avvalendosi di 4 ambulatori in locali presi in affitto considerato il vasto bacino di utenza.
In merito all’applicazione dell’Irap la Corte Suprema ha ricordato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.
Nel precisare ulteriormente tali fondamentali indicazioni, la Corte Suprema ha affermato che in tema di IRAP, il presupposto della “autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
In applicazione di tale principio, i giudici della Suprema Corte hanno precisato che “in tema di IRAP, la circostanza che il professionista operi presso due o più strutture materiali non è sufficiente a configurare un’autonoma organizzazione:
– se tali strutture siano semplicemente strumentali ad un migliore e più comodo esercizio dell’attività professionale”, commisurando il parametro della maggior comodità all’interesse del pubblico, ovvero dei pazienti; o
– se l’utilizzo di un secondo studio sia funzionale a specifiche esigenze territoriali inerenti l’attività prestata in convenzione con il S.S.N.
Con riferimento al caso esaminato, la Corte Suprema ha dunque rilevato l’inidoneità dell’elemento costituito dalla disponibilità di due o più strutture operative, ove strumentali rispetto alle finalità sopra indicate, a costituire il presupposto impositivo.
Qualora l’Amministrazione finanziaria volesse attribuire rilevanza alla disponibilità di due o più strutture operative, ha l’onere di specificare o allegare le ragioni per cui tali condizioni di esercizio dell’attività del medico convenzionato non siano riconducibili all’esigenza di assicurare all’utenza una migliore fruizione del servizio.