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IRAP: professionista con due segretarie part-time

15 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La circostanza di avere alle proprie dipendenze due lavoratori non implica il presupposto di autonoma organizzazione previsto per l’applicazione dell’Irap alle attività di lavoro autonomo professionale. Il giudice deve valutare la natura delle mansioni e la tipologia di contratto applicato. La Corte di Cassazione ha escluso l’applicazione dell’imposta nei confronti del commercialista che impieghi due segretarie part-time, riconoscendo il rimborso dell’Irap pagata (Ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28112).

La controversia ha origine dal diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso dell’IRAP versata dal contribuente in relazione all’attività libero professionale di dottore commercialista.
Il ricorso del professionista è stato respinto dai giudici tributari, che hanno ritenuto non adempiuto dallo stesso l’onere probatorio dell’assenza di autonoma organizzazione e, in particolare che le due impiegate dello studio svolgessero compiti meramente esecutivi e non di supporto integrativo e complementare rispetto all’attività. Anche con riferimento ai compensi per gli incarichi di consigliere di amministrazione, sindaco e componente di organismo di vigilanza di società ed enti, i giudici hanno ritenuto non fornita la prova necessaria per lo scorporo di redditi assoggettati ad Irap rispetto a quelli che ne sono esenti.
La decisione è stata impugnata dal professionista.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, richiamando la loro attenzione sulla valutazione delle deduzioni e degli elementi di prova forniti dal contribuente.
La Corte Suprema ha osservato che:
– il presupposto per l’applicazione dell’IRAP è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi;
– la Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 2001, ha ritenuto legittima l’imposta in quanto non colpisce il lavoro autonomo in sé, ma la capacità produttiva che deriva dalla «autonoma organizzazione», non coincidente con l’autorganizzazione ma intesa come elemento impersonale ed aggiuntivo rispetto all’apporto del professionista.
Secondo l’orientamento consolidato in giurisprudenza il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
A tal fine, la nozione di autonoma organizzazione si definisce come «contesto organizzativo esterno», diverso ed ulteriore rispetto al mero ausilio dell’attività personale e costitutivo di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista.
In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Inoltre, non integra il presupposto impositivo dell’IRAP, l’attività di sindaco o di componente degli organi di amministrazione e di controllo di enti e società svolta dal professionista, gravando tuttavia su quest’ultimo, in caso di richiesta di rimborso, l’onere di provare la separatezza dei compensi di cui si chieda lo scorporo e attribuibili all’attività di organo di una compagine terza.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha rilevato la violazione dei suddetti principi laddove i giudici tributari hanno ravvisato:
– la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, senza valutare adeguatamente le specifiche deduzioni del contribuente, concernenti la circostanza di essersi avvalso di una segretaria con mansioni generiche per circa sei ore al giorno e di altra segretaria impiegata per poco meno di tre ore al giorno (quest’ultima solo per sette mesi nell’anno d’imposta in considerazione);
– l’insussistenza dei presupposti di operatività dello scorporo dei compensi percepiti dal professionista per l’esercizio di attività di consigliere di amministrazione, sindaco e componente di organismo di vigilanza di società ed enti, senza valutare adeguatamente il riepilogo, fornito dal contribuente, delle fatture emesse per le attività in questione.

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