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Le modalità operative dell’imposta sui servizi digitali

18 Gennaio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In materia di imposta sui servizi digitali (ISD), definite le modalità di determinazione della base imponibile e dell’imposta, i ricavi esclusi, i criteri di collegamento con il territorio dello Stato e gli obblighi contabili connessi all’imposta sui servizi digitali, oltre alle modalità per il relativo versamento e per l’invio della dichiarazione annuale (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 15 gennaio 2021, n. 13185).

L’ISD è un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni. In particolare, l’imposta è dovuta da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia. Il versamento dell’imposta avverrà a partire dal 2021 in relazione ai servizi digitali prestati nel 2020.
Il provvedimento in esame, dando attuazione al citato articolo 1, comma 46, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145:
– individua l’ambito oggettivo dell’imposta istituita, con evidenziazione dei servizi digitali esclusi;
– regolamenta le modalità di determinazione della base imponibile e dell’imposta sui servizi digitali;
– individua i criteri di collegamento con il territorio dello Stato;
– definisce il versamento dell’imposta. In particolare, per quanto concerne l’aspetto relativo agli obblighi di versamento, è stabilito che i soggetti passivi dell’imposta sono tenuti al versamento entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili. L’imposta è versata con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre i codici tributo per il versamento dell’imposta e le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento verranno indicati e istituiti con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate;
– stabilisce gli adempimenti dichiarativi, evidenziando che la dichiarazione sia presentata entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili e demandando a un separato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione del relativo modello di dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali con le relative istruzioni. In sede di prima applicazione, come stabilito dal decreto legge 14 gennaio 2021, n. 3, l’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021;
– regola gli obblighi strumentali ai fini dell’adempimento delle disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali. Nello specifico, i soggetti passivi dell’imposta provvedono mediante il proprio codice fiscale rilasciato dall’amministrazione finanziaria italiana, mentre i soggetti passivi non residenti che non siano in possesso del codice fiscale devono richiederne l’attribuzione all’Agenzia delle entrate utilizzando i modelli già in uso per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tuttavia, se i soggetti passivi sono stabiliti in uno Stato non collaborativo e non hanno una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono, inoltre, dettate le modalità di designazione di una società del gruppo ai fini dell’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento;
– disciplina gli obblighi contabili in capo ai soggetti passivi dell’imposta;
– disciplina la responsabilità solidale dei soggetti residenti per l’assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta sui servizi digitali da parte di soggetti passivi non residenti, diversi da quelli stabiliti in un Paese non collaborativo e senza una stabile organizzazione nel territorio italiano, facenti parte del medesimo gruppo;
– infine, in relazione ai rimborsi, dispone che le eccedenze di versamento dell’imposta sono richieste tramite la dichiarazione e che in tali casi i rimborsi sono disposti con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 22 novembre 2019. Viene, altresì, chiarito che qualora non sussista l’obbligo di presentazione della dichiarazione, il rimborso è richiesto tramite istanza da presentare, per i soggetti residenti, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e, per i soggetti non residenti, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro Operativo di Pescara, entrate.isd@agenziaentrate.it , entro il termine di decadenza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per i soggetti passivi dell’imposta non residenti, stabiliti in Stati non collaborativi e senza stabile organizzazione in Italia, il provvedimento dispone che questi devono presentare istanza di rimborso attraverso il rappresentante fiscale, mentre nel caso di soggetti passivi dell’imposta appartenenti ad un gruppo, che si sono avvalsi della facoltà della designazione, la richiesta può essere presentata attraverso la società designata. Qualora sia venuta meno la designazione o il soggetto non residente non si avvale più del rappresentante fiscale, il provvedimento dispone che l’istanza di rimborso può essere presentata direttamente dal soggetto passivo interessato.

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