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L’indennità mensile per i lavoratori esodati di imprese con organico superiore a 250 unità

25 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Nelle imprese con un organico superiore a 250 unità, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata, nell’ambito di accordi di non opposizione, il datore di lavoro riconosce, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro e fino al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico, un’indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto (Inps, circolare n. 48/2021)

Esclusivamente per l’anno 2021, nelle imprese con un organico superiore a 250 unità lavorative, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, avendo maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della predetta prestazione, mentre il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa correlata alla prestazione, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.
Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino dei piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere in virtù del contratto di espansione, si impegnino a effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro opera per ulteriori 12 mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.
Al fine predetto, il datore di lavoro è obbligato a presentare apposita domanda all’Inps, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è altresì tenuto a versare mensilmente all’Inps la provvista per la prestazione, nonché la relativa contribuzione figurativa ove dovuta. In assenza del versamento mensile della provvista, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.
I benefici sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa previsto. Se nel corso della procedura di consultazione propedeutica alla stipula del contratto di espansione emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell’accordo governativo e, conseguentemente, non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici.
Tanto premesso, l’indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al FPLD o alle forme sostitutive o esclusive dell’AGO, gestite dall’Inps, e abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021. Essa può essere riconosciuta anche in favore dei dirigenti e dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Possono beneficiare dell’indennità i lavoratori che abbiano manifestato esplicito consenso di adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile, a carico dell’AGO o delle forme sostitutive o esclusive della stessa, gestite dall’Inps, della:
– pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, D.L. n. 201/2011), avendo maturato il requisito minimo contributivo pari a 20 anni e il requisito dell’importo soglia previsto per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
– pensione anticipata (art. 24, co. 10, D.L. n. 201/2011).
Ai fini dell’accertamento del requisito anagrafico e contributivo per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata, occorre conto degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita (art. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78), indicati nel Rapporto n. 21/2020 del Ministero dell’economia e delle finanze e stimati sulla base previsionale. Nel caso in cui, per gli anni compresi tra il 2023 ed il 2025, venga disposto un adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita diverso da quello previsto, l’indennità è comunque corrisposta fino al perfezionamento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata. Nell’ipotesi in cui si perfezioni per primo il diritto alla pensione anticipata, la contribuzione correlata è dovuta fino alla maturazione del prescritto requisito contributivo, fermo restando il limite massimo di 60 mesi.
Ai fini dell’accertamento della data di maturazione del diritto alla pensione anticipata, si tiene conto della contribuzione correlata che il datore di lavoro è tenuto a versare, nel caso in cui, anche per effetto di detto versamento, tale diritto venisse perfezionato in data antecedente a quella di compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia. Ai fini dell’accertamento delle date di maturazione del diritto al trattamento pensionistico e di decorrenza dello stesso, trovano applicazione le disposizioni vigenti in ciascuna Gestione previdenziale.
Ai fini della verifica dell’anzianità contributiva maturata alla data di risoluzione del rapporto di lavoro:
– si tiene conto delle maggiorazioni e/o rivalutazioni dei periodi assicurativi riconosciuti per legge al momento del pensionamento, come, ad esempio, per l’esposizione decennale all’amianto (art. 13, co. 8, L. 27 marzo 1992, n. 257);
– rilevano i periodi contributivi oggetto di riscatto e/o di ricongiunzione (L. 7 febbraio 1979, n. 29; L. 5 marzo 1990, n. 45) o di trasferimento oneroso delle posizioni assicurative (D.L. n. 78/2010), anche in corso di pagamento, per i quali sia stata versata la prima rata e purché venga perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto prima della liquidazione della prestazione di esodo.
L’indennità non è riconosciuta ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi (art. 1, co. 239 e ss., L. 24 dicembre 2012, n. 228), della pensione anticipata c.d. quota 100 (art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4) e opzione donna (art. 16, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4), nonché della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci (art. 1, commi 199 e ss., L. 11 dicembre 2016, n. 232).
L’indennità mensile è riconosciuta in favore dei titolari di assegno ordinario di invalidità (art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222), solo nei casi in cui gli stessi, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, avendo maturato il requisito minimo contributivo pari a 20 anni.
In caso di conseguimento di un trattamento pensionistico diretto prima della data di scadenza del periodo di fruizione dell’indennità, la stessa, unitamente alla contribuzione correlata, non è dovuta dalla data di decorrenza della pensione.

Le risoluzioni dei rapporti di lavoro così determinate e concordate, diversamente intervenute nell’ambito del contratto di espansione (art. 41, co. 5, D.Lgs. n. 148/2015), non soggiacciono all’obbligo di versamento da aprte del datore di lavoro del ticket di licenziamento (art. 2, commi 31-35, L. 28 giugno 2012, n. 92), considerato che alle stesse non consegue il teorico diritto del lavoratore all’indennità NASpI, né alcun onere per la gestione di afferenza.

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