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Milleproroghe: proroga termini di cartelle e accertamenti tributari

2 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il testo definitivo del Decreto Milleproroghe (convetito in Legge) conferma la proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, disposta con urgenza dal D.L. n. 7/2021.

Il Decreto Milleproroghe, nel testo definitivo di cui al Decreto Legge n. 183 del 2020 conv. con modif. in Legge n. 21 del 2021, riprende le disposizioni contenute nell’articolo 1 del Decreto Legge n. 7/2021, confermando il differimento dei termini in materia di notifiche di atti di contestazione, irrogazione di sanzioni tributarie, e di adempimenti e versamenti a carico di contribuenti (art. 22-bis). In particolare, viene stabilito che:

– gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione causa Covid-19 (8 marzo 2020 – 31 maggio 2020), scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi;

– gli atti, le comunicazioni e gli inviti relativi alle imposte liquidate a seguito di controllo delle dichiarazioni dei redditi, Irap e IVA e delle liquidazioni periodiche Iva, nonché quelli relativi alle tasse automobilistiche e alle tasse di concessione governative per l’utilizzo di telefoni cellulari, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020, sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi;

– i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, sono prorogati di 14 mesi relativamente: a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione in esito al controllo automatizzato ai fini delle imposte dirette ed Iva; b) alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute dalla tassazione di indennità di fine rapporto, e di prestazioni di previdenza complementare connesse alla cessazione del rapporto di lavoro; c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale;

– con riferimento agli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione su indicati, notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso. Analogamente, con riferimento alle comunicazioni, non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

Per quanto riguarda i termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione viene stabilito che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dall’Inps.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Inoltre, riguardo ai pignoramenti dell’Agente della riscossione, viene stabilito che nel periodo intercorrente tra il 19 maggio 2020 e il 28 febbraio 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti affidatari delle attività di riscossione per conto degli Enti locali, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente al 19 maggio 2020 sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.
Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti affidatari degli enti locali.

 

Una disposizione di salvaguardia stabilisce, comunque, che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.
Restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive.

Contestualmente viene disposta l’abrogazione del D.L. n. 3/2021 e del D.L. n. 7/2021, fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

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