Stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell’intervento agevolativo istituito dall’articolo 68-quater del decreto sostegni bis a favore dei birrifici, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di erogazione del contributo, nonché alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli (Ministero dello sviluppo economico – Decreto 23 dicembre 2021). L’agevolazione è riconosciuta ai birrifici in relazione al volume di birra complessivamente preso in carico nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa.
Per poter beneficiare dell’agevolazione, i birrifici, alla data di presentazione dell’istanza, devono:
a) essere costituiti, regolarmente iscritti e “attivi” al Registro delle imprese;
b) non essere destinatari di sanzioni interdittive;
c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
Non possono, in ogni caso, essere ammessi alle agevolazioni i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese.
L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020.
Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto del quantitativo di birra complessivamente preso in cario.
Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione, i birrifici in possesso dei requisiti di accesso presentano al Ministero un’apposita istanza, a decorrere dalle ore 12:00 del 20 gennaio 2022 e fino alle ore 12:00 del 18 febbraio 2022.
L’istanza deve essere trasmessa, via posta elettronica certificata (PEC).
Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza di agevolazione.
Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti.