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Naspi 2021: semplificazione dei requisiti di accesso e riesame domande respinte

21 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La circolare Inps n. 65/2021, oltre a fornire istruzioni sull’indennità una tantum prevista dal decreto Sostegni a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del decreto Ristori e sull’indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori colpite dell’emergenza COVID-19, illustra le novità introdotte dal citato decreto Sostegni in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento alla semplificazione dei requisiti di accesso alla stessa.

Come illustrato nel Primo piano “Bonus 2.400 euro, DL Sostegni: requisiti e termini di presentazione della domanda“, la circolare Inps n. 65/2021 ha chiarito, in primo luogo, che l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro, secondo l’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni riguarda:
– i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– i lavoratori intermittenti;
– i lavoratori autonomi occasionali;
– i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
– i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– i lavoratori dello spettacolo.
Pertanto, tutti i lavoratori appartenenti alle elencate categorie, che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, ma essa sarà erogata dall’INPS con le modalità indicate dagli stessi per le indennità già erogate.
Essendo altresì previsto, ai successivi commi 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 10, il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità di cui ai citati articoli 15 e 15-bis, tali soggetti possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto Sostegni entro la data del 31 maggio 2021. Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito istituzionale.
Descritti i requisiti di accesso, le modalità di presentazione delle domande, ed il regime delle compatibilità delle indennità in argomento, l’Inps, si è soffermato sulle novità introdotte dal decreto Sostegni in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento alla semplificazione dei requisiti di accesso alla stessa.
Il decreto-legge n. 41 del 2021 ha infatti introdotto una novità di rilievo in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento ai requisiti di accesso alla stessa e, in particolare, al requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono il periodo di disoccupazione previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, il quale recita come segue: “1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
(…)”.

L’articolo 16 del decreto Sostegni, al comma 1, prevede che per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2021 non trovi applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 22 del 2015.
Conseguentemente, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo.
Come già precisato con circolare n. 94 del 2015, l’Inps ribadisce che, in materia di indennità NASpI, per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi nel periodo compreso tra la data dal 1° gennaio 2021 e la data di pubblicazione della circolare n. 65 in commento, respinte per l’assenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, devono essere riesaminate d’ufficio in attuazione della sopra illustrata previsione di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 41 del 2021.

 

 

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