Con l’ordinanza 28 gennaio 2021, n. 1890, la Corte di Cassazione ha affermato che pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza IVA, sempreché risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta. La controversia riguarda la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione annuale per il recupero dell’eccedenza IVA indicata in dichiarazione e riferita ad annualità precedenti di cui la dichiarazione annuale era stata omessa. Confermando la decisione dei giudici tributari, la Corte di Cassazione, ha affermato che la neutralità dell’IVA comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, sempreché risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente ha rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se risulti dimostrato in concreto, o non sia controverso, che si tratta di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.
Su ricorso della società contribuente, rilevato che per le annualità in questione la stessa aveva provveduto a trasmettere regolarmente le comunicazioni dei dati Iva da cui emergevano le risultanze rilevanti ai fini del calcolo degli imponibili, delle imposte a debito e a credito, e che l’Ufficio non aveva contestato l’ammontare del credito vantato, i giudici tributari hanno affermato il diritto alla detrazione d’imposta relativa ai beni e servizi acquistati anche in presenza della omissione della relativa dichiarazione.
Pertanto, il contribuente può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto), purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione. La sussistenza di tali requisiti esclude difatti la rilevanza dell’assenza di quelli formali, sempre che sia rispettata la cornice biennale prevista dalla disciplina IVA per l’esercizio del diritto di detrazione.
La questione, dunque, si sposta su un piano esclusivamente di natura probatoria: l’infrazione è da ritenere emendabile sul piano del rapporto impositivo quando si disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché non risulti in concreto impedita la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali.
Come nel caso esaminato, d’altra parte, detta prova non risulta necessaria qualora l’Ufficio non contesti la dimostrazione del diritto alla detrazione, né l’esistenza o l’ammontare del credito, ma soltanto il rilievo formale dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale.