Alla dichiarazione di successione non completa per il padre cui fa seguito un’omessa dichiarazione per la morte della madre, da cui scaturisce un accertamento d’ufficio, è possibile porre rimedio e sanare le attribuzioni dei beni secondo le indicazioni testamentarie, rispettivamente, con una integrativa/sostitutiva e una dichiarazione che tiene conto dei nuovi cespiti rispetto all’accertamento (Agenzia Entrate – risposta 06 ottobre 2021, n. 664). Ai sensi dell’art. 31 del TUS, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della successione e fino alla scadenza del termine di presentazione, la dichiarazione può essere modificata. L’imposta di successione è suscettibile di essere liquidata, dopo la dichiarazione, mediante l’avviso di liquidazione. L’attività di liquidazione è soggetta a termini di decadenza ai sensi dell’articolo 27 del TUS. Tale ultima norma regola compiutamente l’attività liquidatoria del tributo, prevedendo che l’imposta è liquidata dall’Ufficio in base alla dichiarazione di successione ed è nuovamente liquidata in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione integrativa o sostitutiva. La dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva è una denuncia di successione redatta successivamente alla prima dichiarazione ed in ragione di un evento che dà luogo ad un mutamento della devoluzione dell’eredità, sicché serve anche per aggiungere eventuali beni, mobili o immobili, non inseriti precedentemente nell’asse ereditario. La dichiarazione di successione modificativa, invece, consente di modificare i dati presentati nella prima dichiarazione relativi ai dati anagrafici degli eredi, alle quote ereditarie, ai dati catastali degli immobili ed ai dati relativi e liquidità. A differenza della dichiarazione integrativa, la dichiarazione di successione modificativa non può riguardare mutamenti relativi alla devoluzione dell’eredità. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha chiarito che la dichiarazione sostitutiva e quella integrativa si atteggiano come materia di vero e proprio obbligo, condizionato al sopravvenire di eventi che diano luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità e del legato ovvero ad applicazione dell’imposta in e del legato ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore. Nel caso di specie, per la successione della de cuius, essendo stata omessa nei termini la presentazione di successione, l’ufficio ha provveduto “all’accertamento dell’attivo ereditario e alla liquidazione dell’imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, compresi quelli desunti da dichiarazioni considerate omesse. In aggiunta all’imposta sono stati liquidati gli interessi dalla data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata. Pertanto, alla dichiarazione di successione non completa per il padre cui fa seguito un’omessa dichiarazione per la morte della madre, da cui scaturisce un accertamento d’ufficio, è possibile porre rimedio e sanare le attribuzioni dei beni secondo le indicazioni testamentarie, rispettivamente, con una integrativa/sostitutiva e una dichiarazione che tiene conto dei nuovi cespiti rispetto all’accertamento.