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“Pausa caffè”: indennizzo escluso per chi si infortuna

11 Novembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Non è riconosciuto alcun risarcimento al lavoratore che si infortuna durante la pausa caffè in quanto la sosta al bar non è legata ad alcuna esigenza lavorativa (Corte di cassazione – sentenza n. 32473/2021).

Il caso riguarda la cosiddetta “pausa caffè” di metà mattina presso un vicino bar al lavoro e che in tale frangente la lavoratrice era caduta mentre percorreva un breve tragitto a piedi procurandosi un trauma al polso destro.

Secondo i giudici della Corte, relativamente al caso di specie, le circostanze caratterizzanti l’infortunio non sarebbero tali da consentirne la sussistenza della nozione legale di occasione di lavoro delineata dall’art. 2, D.P.R. n. 1124/1965.

Infatti, si era trattato, dunque, di un rischio assunto volontariamente dalla lavoratrice non potendo ravvisarsi nell’esigenza, pur apprezzabile, di prendere un caffè i caratteri del necessario bisogno fisiologico che avrebbero consentito di mantenere la stretta connessione con l’attività lavorativa.

In particolare, ai sensi del cit. art. 2, l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro e sull’argomento i giudici della Corte già si sono più volte espressi ritenendo che la suddetta “causa violenta in occasione di lavoro”, per la indennizzabilità dell’infortunio, è quella che dà occasione ad alterazioni lesive legate alla prestazione lavorativa da nesso non meramente topografico-cronologico, ma di derivazione eziologica, quanto meno in via mediata e indiretta, non essendo l’assicurazione infortuni, secondo l’intento del legislatore del 1965, finalizzata a coprire i rischi generici, cui il lavoratore medesimo soggiace al pari di tutti gli altri cittadini, a prescindere cioè dall’esplicazione dell’attività lavorativa (a meno che non si tratti di rischi “aggravati” da peculiari circostanze, in presenza delle quali possa dirsi che è ancora una volta il lavoro ad offrire occasione per l’incontro della causa violenta con l’organismo dell’infortunato), né ad apprestare una speciale tutela in favore del lavoratore per il solo fatto che al medesimo sia occorso, in attualità di lavoro, un qualsiasi evento che in qualche modo ne abbia leso l’integrità fisica o mentale.

L’indennizzabilità, quindi, non consegue alla mera circostanza che l’infortunio si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece, come requisito essenziale, la sussistenza dell’anzidetto nesso tra lavoro e rischio, nel senso che il lavoro determina non tanto il verificarsi dell’evento quanto l’esposizione a rischio dell’assicurato.

Il rischio può esser quanto meno “improprio” ma giammai “elettivo” (scaturito cioè da una scelta arbitraria del lavoratore, il quale, mosso da impulsi, e per soddisfare esigenze, personali, crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, pur latamente intesa, con ciò stesso ponendo in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento).

In una fattispecie analoga alla presente, ove l’infortunio si era verificato durante la pausa mensa al di fuori del cantiere edile ove l’infortunato prestava attività di lavoro e lungo il percorso seguito per raggiungere un vicino bar, si è disattesa l’opinione secondo la quale la pausa per il caffè faccia parte dell’ordinario articolarsi del lavoro in senso proprio, e si è precisato che ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio, ai sensi dell’art. 2, D.P.R. n. 1124/1965, mentre non è strettamente necessaria la circostanza che esso si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorre tuttavia che sussista sempre un nesso eziologico fra attività lavorativa e rischio assicurato, nel senso che il rischio indennizzabile a norma della legge citata, anche se non è quello insito nelle mansioni svolte dall’assicurato, non può comunque essere totalmente estraneo all’attività lavorativa, come nel caso di rischio elettivo, scaturito cioè da una scelta arbitraria del lavoratore il quale, mosso da impulsi personali, crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento.

Pertanto, non può essere ricondotta alla “occasione di lavoro” l’attività, non intrinsecamente lavorativa e non coincidente per modalità di tempo o di luogo con le prestazioni dovute, che non sia richiesta dalle modalità di esecuzione imposte dal datore di lavoro o in ogni caso da circostanze di tempo e di luogo che prescindano dalla volontà di scelta del lavoratore.

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