La pensione privilegiata ordinaria riconosciuta a seguito di infermità o lesioni per fatti di servizio, avendo la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza, deve essere considerata reddito di lavoro; pertanto non può beneficiare dell’esenzione IRPEF prevista per le pensioni di natura “risarcitoria”, quali le pensioni di guerra. (Corte di Cassazione – Ordinanza 05 ottobre 2021, n. 26912). Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda l’applicabilità dell’esenzione IRPEF, prevista dall’art. 34, co. 1, del DPR n. 601 del 1973 per le pensioni di guerra a natura “risarcitoria”, alla pensione privilegiata percentualistica dei militari riconosciuta a seguito di infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio. Su ricorso del contribuente, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari, evidenziando la natura reddituale delle pensioni privilegiate ordinarie dei militari ascrivibili a causa di servizio di cui all’art. 67, commi 2 e 3, del DPR n. 1092 del 1973.
Nella fattispecie il contribuente ha presentato istanza di rimborso dell’IRPEF applicata sulla pensione privilegiata di cui all’art. 67, co. 2 e 3, del DPR n. 1092 del 1973, ritenendo che la stessa avesse natura “risarcitoria” e, pertanto, riconducibile al regime di esenzione previsto art. 34, co. 1, del DPR n. 601 del 1973.
L’Agenzia delle Entrate ha rigettato la richiesta di rimborso, rilevando che detta tipologia di pensione ha natura “reddituale”, e quindi non può beneficiare dell’esenzione IRPEF, riservata alle pensioni di natura “risarcitoria”.
I giudici tributari hanno respinto il ricorso del contribuente avverso il diniego di rimborso dell’IRPEF, affermando che la pensione privilegiata ordinaria, ascrivibile a causa di servizio, risulta commisurata alla base pensionabile, costituita dall’ultimo trattamento economico e, pertanto, non ha natura risarcitoria, ma reddituale. Secondo i giudici, l’esenzione deriva dall’esistenza di un rapporto di servizio obbligatorio che riconosce il diritto al trattamento pensionistico solo in riferimento alla gravità della menomazione, senza alcuna relazione con un pregresso trattamento retributivo.
Il regime di esenzione previsto dall’art. 34, del DPR n. 601 del 1973 stabilisce che “le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell’ordine militare d’Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”.
La Corte Suprema ha osservato che detta norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non estende l’esenzione dall’IRPEF alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva (Corte Costituzionale – Sentenza n. 387 dell’11 luglio 1989).
Il giudice delle leggi ha distinto:
a) la pensione di guerra, che presuppone l’invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini estranei all’apparato della difesa, è “commisurata solo all’entità del danno subito” e, quindi, ha carattere squisitamente risarcitorio e non reddituale, con la conseguenza che è esclusa dalla base dei reddito imponibile;
b) la pensione privilegiata ordinaria che “presuppone infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato”, ed è “commisurata alla base pensionabile, costituita dall’ultimo trattamento economico” e, quindi, non presenta … carattere risarcitorio, bensì reddituale”, donde “la negata irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la pensione di guerra, quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni, dall’imposizione sul reddito delle persone fisiche, mentre ricomprende in tale imposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pensioni privilegiate ordinarie (civili e militari)”;
c) la “pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva”, costituita da “un trattamento del tutto peculiare”, sia perché “si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio”, sia perché “la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva”. Da qui la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria “militare tabellare”; natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie comuni, le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria.
Con tale pronuncia, dunque, la Corte Costituzionale ha limitato l’estensione dell’esenzione soltanto alle pensioni privilegiate ordinarie “tabellari” erogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva in ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale della erogazione, correlata non già al trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione subita.
Tale natura non reddituale distingue la pensione privilegiata ordinaria “militare tabellare” assimilata alle pensioni di guerra, in ragione, appunto, della comune funzione risarcitoria, dalla pensione privilegiata ordinaria “comune”, avente viceversa mero carattere reddituale.
In altri termini, a differenza della pensione di guerra di natura risarcitoria, le pensioni privilegiate ordinarie a seguito di infermità o lesioni per fatti di servizio hanno natura “previdenziale”, essendo dirette ad assicurare un trattamento di quiescenza di contenuto remunerativo al termine di un rapporto d’impiego o di servizio, e non si diversificano dall’ordinario trattamento di quiescenza se non nel quantum in ragione della menomazione all’integrità personale derivante dal fatto di servizio. Pertanto, non è possibile enucleare nell’unica prestazione pensionistica una componente risarcitoria a carattere non reddituale e, quindi, l’intera pensione, avendo la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza, deve essere considerata reddito di lavoro imponibile.