Il Fisco fornisce i propri chiarimenti sui proventi oggetto di pignoramento del debitore defunto (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 gennaio 2021, n. 13) In relazione all’ambito fiscale dell’istituto del pignoramento presso terzi, previsto e disciplinato dagli articoli 543 e ss. del codice di procedura civile, si osserva le disposizioni in materia di ritenute alla fonte devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, devono operare all’atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emesso in data 3 marzo 2010.
In ragione di tale disposizione, pertanto, qualora un creditore agisca nei confronti del suo debitore mediante pignoramento presso terzi, quest’ultimo, se riveste lo status di sostituto di imposta, deve operare, all’atto del pagamento, una ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef, con aliquota del 20 per cento, dovuta dal creditore pignoratizio, sempreché il credito sia riferito a somme per le quali deve essere operata una ritenuta alla fonte a tale titolo.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia, emanato il 3 marzo 2010, nel dare attuazione alla disposizione riportata, ha stabilito le modalità di effettuazione della ritenuta alla fonte e gli adempimenti da assolvere a cura dei soggetti interessati.
Precisamente in caso di pagamenti effettuati a seguito di pignoramenti presso terzi, il terzo erogatore, ove rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, deve operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.
La norma ha previsto l’applicazione di una ritenuta in misura fissa al fine di mettere il terzo in condizione di effettuare l’adempimento senza dover svolgere indagini sulla tipologia del reddito erogato; l’esigenza di semplificazione, che risponde a quella dell’Erario di dare effettiva attuazione al prelievo, comporta che il terzo non sia tenuto a svolgere indagini per verificare se le somme debbano o meno subire la ritenuta. Sarà, pertanto, onere del creditore dimostrare che le stesse attengono ad ipotesi per le quali la ritenuta non deve essere operata, restando inteso che altrimenti il terzo provvederà ad applicarla.
Il provvedimento in esame fa riferimento ad una ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef, la stessa non deve essere effettuata nei confronti di enti e società soggetti Ires.
L’obbligo di effettuare la ritenuta da parte del terzo erogatore sorge quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. deve trattarsi di una somma per la quale deve essere operata una ritenuta alla fonte, ai sensi delle richiamate disposizioni;
2. il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef;
3. il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta.
Il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte.
In un’ottica di semplificazione e al fine di agevolare l’applicazione della ritenuta, il terzo è tenuto ad applicarla sempre, poiché la norma non pone a suo carico obblighi di accertamento. Tuttavia, qualora il creditore pignoratizio attesti mediante dichiarazione da rendersi ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 l’insussistenza, in tutto o in parte, delle condizioni per l’applicazione della ritenuta, il terzo erogatore è esonerato dall’obbligo di operarla.
A fronte dei pagamenti effettuati, il terzo erogatore è tenuto a:
1. versare la ritenuta operata sulle somme pignorate utilizzando l’apposito codice tributo;
2. comunicare al debitore l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio e delle ritenute effettuate;
3. certificare al creditore pignoratizio l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro i termini di legge;
4. indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari (modello 770) i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. L’adempimento deve essere effettuato anche se non sono state operate le ritenute.
Nell’ipotesi in cui il terzo erogatore sia anche sostituto d’imposta nei confronti del debitore, in ragione della circostanza che le somme pignorate costituiscono reddito per quest’ultimo, le somme oggetto di pignoramento avranno una duplice rilevanza dal punto di vista fiscale, obbligando, conseguentemente, il terzo esecutato ad un duplice prelievo alla fonte e, nei confronti del debitore pignorato, dell’obbligo di certificazione ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 322 del 1998.
Nella fattaspecie esaminata dal Fisco, i proventi oggetto di pignoramento, costituiscono per il debitore defunto redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del Tuir, soggetti a ritenuta del 20 per cento ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Con l’istituto della sostituzione d’imposta un soggetto per legge è obbligato al pagamento di imposte, anche a titolo di acconto, in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili, esercitando la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.
Al riguardo, prescindendo da valutazioni in ordine al regime civilistico dell’istituto del pignoramento presso terzi, si osserva che i suddetti proventi a far data dal gg/mm/2014, sono privi di un titolare, dal momento che, da quanto si evince dall’istanza in esame, i chiamati all’eredità non hanno manifestato la volontà a diventare eredi e, conseguentemente, essere titolari dei rapporti attivi e passivi del de cuius, né è stato nominato un curatore per la gestione del patrimonio di quest’ultimo.
Conseguentemente, nella fattispecie in esame, l’istituto della sostituzione non può aver luogo in ragione della circostanza che non è individuato il soggetto sostituito.
Invero, la presenza di quest’ultimo rileva anche ai fini delle modalità di tassazione.
Infatti, l’articolo 7, comma 3, del Tuir dispone che in caso di morte dell’avente diritto i redditi, che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d’imposta in cui sono percepiti, sono tassati separatamente, a norma degli articoli 19 e 21 del medesimo testo unico, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti, anche se non rientrano tra i redditi per i quali è prevista tale modalità di tassazione.
In considerazione dell’operato dell’ente istante, si è dell’avviso che, limitatamente alla fattispecie rappresentata e per le argomentazioni illustrate, quest’ultimo, fatta salva la nomina, ai sensi dell’articolo 528 del codice civile, da parte del Tribunale di un curatore dell’eredità giacente, sarà tenuto ad indicare, nella Sezione II “Riservata al soggetto erogatore delle somme” del quadro SY della dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari (modello 770), il codice fiscale del de cuius e del creditore pignoratizio, nonché le somme erogate a quest’ultimo; inoltre, nel quadro ST, Sezione Erario, del medesimo modello di dichiarazione, indicare le ritenute effettuate ai sensi dell’articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza dover assolvere agli obblighi certificativi di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del citato d.P.R. n. 322 del 1998.