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Presentazione tardiva della dichiarazione: utilizzo del credito Iva maturato

7 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Nell’ipotesi di tardiva presentazione della dichiarazione, che equivale ad omissione, il credito IVA eventualmente esposto nella dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella successiva dichiarazione, e tantomeno utilizzato in detrazione di un versamento dovuto. In caso contrario è legittima l’applicazione di sanzioni e interessi per omesso versamento, anche a fronte dell’effettiva disponibilità del credito. (Corte di Cassazione – Ordinanza 01 aprile 2021, n. 9091).

La controversia trae origine dalla cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle Entrate ha irrogato sanzioni e interessi per omesso versamento d’imposta a seguito del ritenuto indebito utilizzo in compensazione del credito IVA esposto nella dichiarazione presentata con un ritardo di oltre novanta giorni.
Considerata l’effettiva sussistenza del credito al momento del pagamento, l’Ufficio ha disposto lo sgravio in autotutela dell’importo compensato, irrogando comunque la sanzione e gli interessi per la condotta omissiva.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente e annullato la cartella di pagamento, valutando la carenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione e l’applicazione degli interessi moratori, sul presupposto dell’esistenza del credito IVA al momento della scadenza del pagamento, nonostante l’omesso inserimento nella dichiarazione annuale IVA dell’anno precedente, che all’epoca non era stata ancora presentata.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari affermando che in caso di dichiarazione annuale tardiva, la maturazione del credito IVA non esclude l’irrogazione della sanzione e l’applicazione degli interessi moratori per l’omesso o carente versamento dell’IVA.
La Corte Suprema ha precisato che in tema di IVA, con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, in caso di presentazione della stessa con un ritardo di oltre novanta giorni (che equivale a tutti gli effetti all’omessa presentazione), il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno successivo, ostando all’utilizzo di detto credito in detrazione il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario.
Nel caso esaminato, la dichiarazione annuale IVA era stata presentata con un ritardo di oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di legge, per cui il credito di imposta per gli anni precedenti non poteva essere opposto in compensazione del debito.
In tali circostanze la prassi (Circolare 25 giugno 2013 n. 21/E) ha chiarito che “il credito IVA maturato in un’annualità per la quale sia stata omessa la relativa dichiarazione, non può essere utilizzato in detrazione nelle dichiarazioni successive, non rilevando la circostanza che lo stesso sia o meno effettivamente maturato”, con la conseguenza che, “all’utilizzo in detrazione del suddetto credito nelle dichiarazioni successive consegue, in sede di liquidazione dell’imposta con procedure automatizzate, l’emissione della comunicazione di irregolarità finalizzata al recupero del credito indebitamente fruito, oltre ai relativi interessi, e alla contestazione della conseguente sanzione nella misura del 30 per cento del maggior debito di imposta o della minore eccedenza detraibile, ridotta al 10 per cento in caso di pagamento entro 30 giorni”.
Per cui, “qualora sia riscontrata l’esistenza contabile del credito, l’ufficio, analogamente a quanto previsto nella fase contenziosa, anziché richiedere l’effettuazione del pagamento seguita da un’istanza di rimborso, può “scomputare” direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, emettere una “comunicazione definitiva” contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato”.
Nel caso di specie, essendo pacifico che la dichiarazione annuale IVA è stata presentata con un ritardo di oltre novanta giorni rispetto alla scadenza del termine legale, in considerazione dei principi suddetti, l’Ufficio ha correttamente disposto lo sgravio in via di autotutela per il riconosciuto credito IVA, confermando comunque l’iscrizione a ruolo per la sanzione e gli interessi in relazione alla condotta omissiva.
Il riconoscimento del credito IVA non esonera il contribuente dal pagamento della sanzione e degli interessi per l’omesso o carente versamento dell’IVA.

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