Per le aziende estrattive ed altre attività minerarie, è indiscutibile la portata non solo generale, della normativa in tema di “primo soccorso” e quindi dello stesso art. 45, D.Lgs. n. 81/2008, ma la stessa specifica contemplazione al riguardo, ai sensi del D.M. n. 388/2003 (Corte di cassazione – sentenza 21 ottobre 2021, n. 37847). Il sistema di gestione della sicurezza in cava e in miniera è stato definito dalla Corte un modello ibrido, frutto dell’integrazione e armonizzazione di diverse discipline: il D.Lgs. n. 624/1996, il D.Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. n. 128/1959 che contiene le norme di polizia delle miniere e delle cave. Tra questi riferimenti normativi, è indiscutibile la generale operatività del DLgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La predetta portata generale si rinviene anche, per quanto di interesse, con riguardo alla disciplina del “primo soccorso”, atteso che ai sensi dell’art. 15 del medesimo D.Lgs., rubricato “Misure generali di tutela” , tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro si contemplano anche, oltre alla informazione e formazione adeguate per i lavoratori, le misure di emergenza da attuare in caso di “primo soccorso”. In correlazione a tale previsione generale si pone la disposizione, altrettanto generale, secondo la quale (art. 18), tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente rientra anche quello di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di “primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”. Inoltre, ai sensi dell’art. 36 del cit. D.Lgs., il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione, tra l’altro, “sulle procedure che riguardano il primo soccorso”, e i lavoratori incaricati dell’attività, tra le altre, di “primo soccorso” e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (art. 37). Disposizioni generali sono riportate anche nell’art. 43, laddove per quanto qui di interesse, il datore di lavoro organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso”. Infine, l’art. 45 disciplina appositamente il cd. “primo soccorso”, stabilendo al primo comma che “il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati”. Ed al secondo comma che “le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La normativa vigente quindi prevede che l’organizzazione del “primo soccorso” rientri nelle misure generali di tutela dei lavoratori e si inserisce all’interno del più ampio capitolo della gestione delle emergenze. Quanto ai requisiti del personale addetto ai “Primo soccorso”, alla sua formazione specifica ed ai contenuti minimi delle attrezzature il primo comma dell’art. 45 si raccorda al comma 2 e quindi al D.M. 15 luglio 2003, n. 388 che contiene, in sintesi, disposizioni sul pronto soccorso aziendale, quali quelle che definiscono le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione a parametri tra cui all’attività, il numero dei lavoratori occupati ed i fattori di rischio. Le aziende sono classificate in tre gruppi (A,B,C) in base al tipo di attività svolta, al numero di lavoratori impiegati e ai fattori di rischio occupazionali. Le aziende del gruppo A e B devono garantire la presenza di una o più cassette di pronto soccorso, mentre per quelle di gruppo C è sufficiente la presenza del pacchetto di medicazione. Il decreto, infine, prevede che la formazione, soprattutto nella parte che attiene alla pratica, vada ripetuta con cadenza triennale. In aggiunta, ogni azienda deve fornirsi di un piano di primo soccorso. Alla luce del quadro normativo sopra ricostruito, nel caso di specie, appare indiscutibile la portata non solo generale, della normativa in tema di “primo soccorso” e quindi dello stesso art. 45, D.Lgs. n. 81/2008, ma la stessa specifica contemplazione al riguardo, ai sensi del DM n. 388/2003, delle aziende estrattive ed altre attività minerarie. Consegue, per la portata generale sopra evidenziata e per i chiari riferimenti al settore di azione della ditta del caso di specie, di cui anche al DM applicativo, la sicura operatività, delle disposizioni richiamate in tema di cd. “primo soccorso”.