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Professionisti e Gestione separata, per l’abitualità non rileva l’iscrizione all’Albo o la partita IVA

21 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In tema di obbligo di iscrizione alla Gestione separata da parte dei professionisti, il requisito dell’abitualità va comunque accertato in punto di fatto e certamente la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a 5.000,00 euro, può rilevare quale indizio per escluderla, a nulla rilevando la mera iscrizione all’Albo o la titolarità di partita IVA. In ogni caso, l’abitualità va apprezzata nella sua dimensione di scelta “ex ante” del libero professionista e non invece come conseguenza “ex post” desumibile dall’ammontare di reddito prodotto (Corte di Cassazione, sentenza 19 aprile 2021, n. 10267).

Una Corte d’appello territoriale, confermando la sentenza del Tribunale di primo grado, aveva dichiarato l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps di e di pagamento dei relativi contributi, da parte di un avvocato. In particolare, la Corte di merito aveva ritenuto l’attività non abituale e rilevato che il professionista aveva prodotto nell’anno esaminato redditi inferiori ad euro 5.000,00.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps, deducendo che la sentenza avesse erroneamente trascurato che l’avvocato era iscritto all’Albo e titolare di partita IVA.
Per la Corte di Cassazione il ricorso è infondato.
L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è infatti genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, od anche occasionale, oltre la soglia monetaria dei 5.000,00 (art. 44, co. 2, D.L. n. 269/2003), di un’attività professionale, venendo meno tale obbligo solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta sia già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla Cassa di riferimento (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 478/2021).
In altri termini, la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce il presupposto affinché un’attività di lavoro autonomo occasionale possa determinare l’obbligo d’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità. Dirimente, insomma, è il modo in cui è svolta l’attività libero professionale, se in forma abituale o meno.
Tanto premesso, il requisito dell’abitualità deve essere accertato in punto di fatto e certamente la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a 5.000,00 euro, può rilevare quale indizio per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità, fermo restando che l’abitualità va apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto.
Nel caso di specie, dunque, in difetto di prova, di cui era onerato l’Inps, la Corte di merito ha accertato che l’attività svolta dal professionista era occasionale e produttiva di reddito modesto, non rilevando la mera iscrizione all’Albo o la titolarità di partita IVA.

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