Prorogate, al 31 marzo 2021, le prestazioni previste dal Regolamento del Fondo Enfea per il sostegno al lavoro in presenza di Covid-19 Le Parti istitutive di ENFEA hanno definito la proroga al 31/03/2021 delle prestazioni previste dal Regolamento Iniziative straordinarie di sostegno al lavoro in presenza di Covid-19. PRESTAZIONE PER LE IMPRESE 1. COSTI SOSTENUTI DALLE IMPRESE PER CONCEDERE PERMESSI GIORNALIERI RETRIBUITI AI PROPRI DIPENDENTI (Termine di presentazione della richiesta di contributo: 30 aprile 2021) MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (Termine di presentazione della richiesta di contributo: 30 aprile 2021) Le imprese che a fronte di un intervento realizzato entro il 31 marzo 2021 hanno sostenuto costi per implementare le condizioni di sicurezza con specifico riferimento al protocollo Covid-19, in aggiunta ai normali adempimenti in materia di salute e sicurezza, presentando adeguata certificazione e/o documentazione, potranno accedere al contributo una tantum a fondo perduto, pari a: a) € 500,00 per le imprese fino a 30 dipendenti; b) € 700,00 per imprese da 31 a 150 dipendenti; c) € 1.000,00 per imprese da 151 dipendenti, e comunque in misura non superiore al 50% della spesa rimasta a carico dell’azienda (al netto dell’importo che è portato a detrazione di imposta). SMART WORKING (Termine di presentazione della richiesta di contributo: 30 aprile 2021) PRESTAZIONI PER I LAVORATORI FONDO SOSTEGNO AL REDDITO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER TRATTAMENTI INDIVIDUALI DI INTEGRAZIONE SALARIALE A CAUSA DI EFFETTI DIRETTI O INDIRETTI COVID-19 (Termine di presentazione della richiesta di contributo: 30 aprile 2021) PERMESSI GIORNALIERI NON RETRIBUITI AI LAVORATORI (Termine di presentazione della richiesta di contributo: 30 aprile 2021)
Le imprese possono presentare, per se e/o per i propri dipendenti, richiesta di contribuzione straordinaria una tantum, nei termini e modi di seguito regolati.
Le imprese che hanno concesso, in aggiunta alle disposizioni di legge e contrattuali, giornate di permesso retribuito, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2021, possono richiedere un contributo una tantum a parziale copertura (max 60%) dei costi sostenuti, rilevabili dalle relative buste paga, pari a: Max € 2.000,00 per imprese fino a 30 dipendenti; Max € 4.000,00 per imprese da 31 a 150 dipendenti; Max € 5.000,00 per imprese da 151 dipendenti.
Le imprese che nel periodo dal 1 giugno 2020 al 31 marzo 2021, in relazione ai suggerimenti/disposizioni indicati dalle amministrazioni pubbliche in materia di COVID19, abbiano – con accordo sindacale aziendale o in adesione ad accordo quadro in materia da definirsi a livello territoriale – deciso di accedere a modalità di lavoro in smart-working e abbiano fornito ai propri dipendenti la strumentazione necessaria, compresa la connessione ad internet e ai quali sia garantita l’integrale applicazione, dal punto di vista salariale, del contratto collettivo in essere (nazionale e aziendale) potranno accedere a un contributo pari a: a) € 2.000,00 massimo per impresa con dipendenti in smart-working sino a 10 unità, con un valore massimo individuale pari a € 200,00 ; b) € 6.000,00 massimo per impresa con dipendenti in smart-working, dalle 11 unità in poi, con un valore massimo individuale pari a € 150,00
Per i lavoratori ai quali, nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 (o quanto previsto da successivi Accordi tra le Parti istitutive di ENFEA in relazione a leggi relative a tutele da COVID-19), saranno riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) a causa di effetti diretti o indiretti COVID19, rilevati dall’accordo sindacale o dalla comunicazione di avvio della procedura di consultazione. In presenza di Accordo sindacale o di comunicazione di avvio della procedura di consultazione, per assenze giornaliere riconosciute nel periodo indicato, pari a non più di 26gg. lavorativi, anche non consecutivi e comunque autorizzati e indennizzati dall’Inps, saranno erogati € 10,00 al giorno.
Qualora, su domanda propria motivata da effetti da COVID-19, il lavoratore sia posto in condizione di permesso giornaliero non retribuito, ENFEA, erogherà al lavoratore un contributo una tantum pari ad un max di € 500,00, riproporzionato (€ 18,50) ai permessi giornalieri non retribuiti, rilevabili dalle relative buste paga, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2021.