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Proroga delle prestazioni ENFEA al 31 Marzo 2021

11 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Prorogate, al 31 marzo 2021, le prestazioni previste  dal Regolamento del Fondo Enfea per il sostegno al lavoro in presenza di Covid-19

Le Parti istitutive di ENFEA hanno definito la proroga al 31/03/2021 delle prestazioni previste dal Regolamento Iniziative straordinarie di sostegno al lavoro in presenza di Covid-19.
Le imprese possono presentare, per se e/o per i propri dipendenti, richiesta di contribuzione straordinaria una tantum, nei termini e modi di seguito regolati.

 

PRESTAZIONE PER LE IMPRESE

1. COSTI SOSTENUTI DALLE IMPRESE PER CONCEDERE PERMESSI GIORNALIERI RETRIBUITI AI PROPRI DIPENDENTI (Termine di presentazione della richiesta di contributo: 30 aprile 2021)
Le imprese che hanno concesso, in aggiunta alle disposizioni di legge e contrattuali, giornate di permesso retribuito, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2021, possono richiedere un contributo una tantum a parziale copertura (max 60%) dei costi sostenuti, rilevabili dalle relative buste paga, pari a: Max € 2.000,00  per imprese fino a 30 dipendenti; Max € 4.000,00 per imprese da 31 a 150 dipendenti; Max € 5.000,00  per imprese da 151 dipendenti.

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (Termine di presentazione della richiesta di contributo: 30 aprile 2021)

Le imprese che a fronte di un intervento realizzato entro il 31 marzo 2021 hanno sostenuto costi per implementare le condizioni di sicurezza con specifico riferimento al protocollo Covid-19, in aggiunta ai normali adempimenti in materia di salute e sicurezza, presentando adeguata certificazione e/o documentazione, potranno accedere al contributo una tantum a fondo perduto, pari a: a) € 500,00  per le imprese fino a 30 dipendenti; b) € 700,00  per imprese da 31 a 150 dipendenti; c) € 1.000,00  per imprese da 151 dipendenti, e comunque in misura non superiore al 50% della spesa rimasta a carico dell’azienda (al netto dell’importo che è portato a detrazione di imposta).

SMART WORKING (Termine di presentazione della richiesta di contributo: 30 aprile 2021)
Le imprese che nel periodo dal 1 giugno 2020 al 31 marzo 2021, in relazione ai suggerimenti/disposizioni indicati dalle amministrazioni pubbliche in materia di COVID19, abbiano – con accordo sindacale aziendale o in adesione ad accordo quadro in materia da definirsi a livello territoriale – deciso di accedere a modalità di lavoro in smart-working e abbiano fornito ai propri dipendenti la strumentazione necessaria, compresa la connessione ad internet e ai quali sia garantita l’integrale applicazione, dal punto di vista salariale, del contratto collettivo in essere (nazionale e aziendale) potranno accedere a un contributo pari a: a) € 2.000,00  massimo per impresa con dipendenti in smart-working sino a 10 unità, con un valore massimo individuale pari a € 200,00 ; b) € 6.000,00 massimo per impresa con dipendenti in smart-working, dalle 11 unità in poi, con un valore massimo individuale pari a € 150,00

PRESTAZIONI PER I LAVORATORI

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER TRATTAMENTI INDIVIDUALI DI INTEGRAZIONE SALARIALE A CAUSA DI EFFETTI DIRETTI O INDIRETTI COVID-19 (Termine di presentazione della richiesta di contributo: 30 aprile 2021)
Per i lavoratori ai quali, nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 (o quanto previsto da successivi Accordi tra le Parti istitutive di ENFEA in relazione a leggi relative a tutele da COVID-19), saranno riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) a causa di effetti diretti o indiretti COVID19, rilevati dall’accordo sindacale o dalla comunicazione di avvio della procedura di consultazione. In presenza di Accordo sindacale o di comunicazione di avvio della procedura di consultazione, per assenze giornaliere riconosciute nel periodo indicato, pari a non più di 26gg. lavorativi, anche non consecutivi e comunque autorizzati e indennizzati dall’Inps, saranno erogati € 10,00 al giorno.

PERMESSI GIORNALIERI NON RETRIBUITI AI LAVORATORI (Termine di presentazione della richiesta di contributo: 30 aprile 2021)
Qualora, su domanda propria motivata da effetti da COVID-19, il lavoratore sia posto in condizione di permesso giornaliero non retribuito, ENFEA, erogherà al lavoratore un contributo una tantum pari ad un max di € 500,00, riproporzionato (€ 18,50) ai permessi giornalieri non retribuiti, rilevabili dalle relative buste paga, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2021.

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