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Reddito da partecipazione azzerato da perdita fiscale virtuale: rilevante per il “redditometro”

4 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La Corte di Cassazione ha affermato il principio che in tema di accertamento sintetico del reddito (cd. redditometro), ai fini della prova del possesso di reddito esente che giustifichi la capacità contributiva, deve ritenersi rilevante la “perdita fiscale virtuale” maturata dalla società partecipata per effetto della detassazione cd. “Tremonti-bis” e trasferita al socio in base al principio di trasparenza (Ordinanza 03 marzo 2021, n. 5786).

La controversia riguarda l’accertamento sintetico ai fini IRPEF (cd. redditometro) con il quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato al contribuente l’incongruenza del reddito dichiarato in relazione ad investimenti patrimoniali effettutati nell’anno accertato.
Su ricorso del contribuente i giudici tributari hanno ritenuto legittima la pretesa tributaria, in considerazione dello scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato di almeno 1/4, ritenendo irrilevante la “perdita fiscale virtuale”, dichiarata dal contribuente per effetto della partecipazione in società di persone, che aveva azzerato il reddito imponibile.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari affermando invece la rilevanza della “perdita fiscale virtuale” ai fini dell’accetamento sintetico del reddito, andando a decurtare i redditi accertati dell’importo dei redditi “esenti” rappresentati da quelli azzerati per effetto del trasferimento (per il principio di trasparenza) della “perdita fiscale virtuale” collegata all’agevolazione cd. “tremonti-bis” riconosciuta alla società partecipata.

Ricostruendo il quadro normativo applicabile alla vicenda, la Corte di Cassazione ha osservato che in base alla disciplina agevolativa cd. “tremonti-bis” (art. 4, L. n. 383 del 2001), è escluso dall’imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50% del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge successivamente al 30 giugno e nell’intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. A tal fine, per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti ed acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L’investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
Per quanto attiene alle modalità di computo del beneficio sia in capo alla società di persone che ai soci, per il principio di “trasparenza” trovano applicazione le seguenti disposizioni:
– le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni derivanti dall’esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato in proporzione alla quota di partecipazione;
– i redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti;
– se risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall’imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi, è computata in diminuzione del reddito complessivo;
– le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi come “perdite d’impresa di esercizi precedenti”;

– l’agevolazione “Tremonti-bis” consisteva nella diminuzione della base imponibile, operata extra contabilmente attraverso l’iscrizione nella denuncia dei redditi di una “variazione in diminuzione”, per l’ammontare determinato in base ai criteri applicativi dell’agevolazione.

Nel caso esaminato dalla Corte Suprema, la società di persone partecipata dal contribuente ha legittimamente beneficiato dell’agevolazione a fronte di un investimento in un immobile strumentale per natura, dichiarando un reddito detassato e una conseguente “perdita fiscale virtuale”.
Fino al raggiungimento della soglia del reddito “agevolato”, dunque, i redditi “effettivi” dei soci sono “azzerati” dalle perdite “virtuali” sorte dall’agevolazione.

In proposito la Corte Suprema ha affermato che non v’è dubbio che in presenza di accertamento sintetico debba tenersi conto anche della “perdita virtuale”, generatasi a seguito della agevolazione fiscale cd. Tremonti-bis di cui ha usufruito la società partecipata, e trasferita al socio per trasparenza.
In particolare, agli importi accertati in modo sintetico deve essere dedotto il reddito dichiarato dal contribuente al netto del beneficio della Tremonti bis, che risulta azzerato per effetto della perdita fiscale virtuale, indicata nella dichiarazione dei redditi quale “perdita di impresa di esercizi precedenti”.

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