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Regime forfetario per il contribuente residente all’estero

29 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il contribuente che nel 2021 è residente in Stato membro dell’Unione Europea e che produce nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto, potrà applicare nel medesimo 2021 il regime forfetario, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 luglio 2021, n. 519).

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’istante fino al 2020 era residente in Italia ed esercitava la sua attività con il c.d. regime dei nuovi minimi (articolo 1, commi 96 e seguenti della legge n. 244 del 2007, così come modificato dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011).
L’istante evidenzia che tale regime, nonostante abrogato nel 2016, avrebbe consentito alla contribuente di permanere nel regime stesso fino all’età di 35 anni. Da ultimo, l’istante riferisce che, dal 2021 si è trasferito all’estero.
Ciò posto, tenuto conto che la maggior parte dei propri compensi continuerà ad esser prodotta in Italia, la contribuente si rivolge all’Amministrazione finanziaria in quanto desidererebbe avere certezza su come inquadrare la propria posizione fiscale.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria fornisce i seguenti chiarimenti. La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
Successivamente, l’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario (rif. Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019).
Da ultimo, l’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha modificato ulteriormente l’ambito di applicazione del regime forfetario.
Con riferimento a quanto descritto dall’istante, in particolare, assume rilevanza la lettera b) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai sensi della quale non possono avvalersi del regime forfetario « i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto» (sottolineature aggiunte).
Alla luce di quanto sopra, nel presupposto che l’istante – in coerenza con quanto dichiarato – nel 2021 sia residente in Stato membro dell’Unione Europea e produca nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto, si ritiene che la stessa potrà applicare nel medesimo 2021 il regime forfetario, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge.

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