Il Calciatore professionista di cui trattasi, proveniente da un Paese extra-UE che abbia trasferito nel 2020 la propria residenza fiscale in Italia, può beneficiare dell’agevolazione fiscale, in vigore dal 30 aprile 2019, per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dall’anno di imposta 2020 e per i quattro periodi successivi. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 giugno 2021, n. 447) Il ” regime speciale per lavoratori impatriati” è stato oggetto di modifiche normative in vigore dal 1° maggio 2019, che trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia, e risultano beneficiari del regime previsto.
Per fruire del trattamento speciale, in vigore a decorrere dal 1° maggio 2020, è necessario che il lavoratore:
a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato;
b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
c) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero b) abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
L’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio, a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi. Per accedere al regime speciale si presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi, ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile, all’ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE) per fruire dell’agevolazione fiscale in esame sono stati forniti puntuali chiarimenti cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa.
Con riguardo ai soggetti che possono optare per l’accesso al regime agevolato, è stata estesa la platea dei beneficiari anche agli sportivi professionisti. Il regime agevolativo trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che, nel rispetto delle condizioni normativamente previste, traferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019.
L’opzione per il regime degli impatriati comporta, nel caso degli sportivi professionisti, il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile, con finalità di promozione dello sviluppo dei settori sportivi giovanili, secondo criteri e modalità fissate da «un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
Con tale provvedimento sono stati disciplinati, tra l’altro, i termini di versamento del contributo per l’accesso al regime agevolato da parte gli sportivi professionisti.
In particolare, ha disposto che le opzioni esercitate sono fatte salve, previo versamento dei contributi dovuti entro il 15 marzo 2021. Tale versamento, dunque, interviene a sanare il comportamento dichiarativo tenuto dallo sportivo professionista in relazione al 2019.
Con riguardo al periodo di imposta 2020 e a quelli successivi, il contributo in commento deve essere versato annualmente, entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento.
È stato pertanto istituito il codice tributo 1900, denominato “Contributo sportivi professionisti impatriati – adesione al regime agevolato di cui all’articolo 16, comma 5-quater, del d.lgs. n. 147 del 2015” e sono state fornite le istruzioni operative per il versamento dello stesso, da effettuarsi mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Con riferimento al caso di specie, nel presupposto che risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla disciplina de qua, il Calciatore professionista di cui trattasi, proveniente da un Paese extra-UE che abbia trasferito nel 2020 la propria residenza fiscale in Italia, può beneficiare dell’agevolazione fiscale, in vigore dal 30 aprile 2019, per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dall’anno di imposta 2020 e per i quattro periodi successivi.
Resta fermo che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto.