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Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

12 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il DL n. 76/2020, conv., con mod., dalla L. n. 120/2020 (c.d. decreto Semplificazioni), ha introdotto modifiche significative alla L. n. 241/1990, in materia di definizione dei procedimenti amministrativi. È stato, pertanto, adottato un nuovo Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che ha recepito le modifiche normative, innovando e integrando le disposizioni dell’Istituto e degli Enti incorporati. Con circolare n. 55/2021, l’Inps illustra le modifiche più significative apportate dal nuovo Regolamento.

 

Con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2020, n. 111, l’Inps ha adottato il nuovo Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 2, L. n. 241/1990.Di seguito si riportano le modifiche più significative intervenute.

Applicazione
L’articolo 1 stabilisce che il Regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell’Inps che prendano avvio ad istanza di parte o d’ufficio. Sono dunque esclusi, come nella previgente disciplina, quelli in autotutela, quelli promossi con ricorso avverso un atto o un provvedimento amministrativo e quelli relativi alla gestione del personale e all’acquisizione di lavori, servizi e forniture. Ulteriore tipologia di esclusione è quella relativa ai procedimenti amministrativi nei quali i beneficiari sono selezionati a seguito di procedure oggetto di specifici bandi di concorso, soggette a vincoli finanziari e graduatorie; si fa riferimento, in particolare, alla concessione di benefici a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Il comma 3 del medesimo articolo 1 del Regolamento è stato, infine, riformulato in maniera più ampia escludendo tutti i procedimenti per i quali i termini di conclusione siano previsti da fonte legislativa o regolamentare anche interna all’Istituto.

Durata del procedimento
L’articolo 2 del Regolamento individua le ipotesi in cui i termini di conclusione siano diversi da quello di trenta giorni previsto in via generale dalla legge n. 241/1990, e gli esiti del medesimo in caso di domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, redatto in forma semplificata. Nella Tabella A allegata al Regolamento non sono indicati i procedimenti il cui termine di conclusione sia superiore a trenta giorni in virtù di specifiche norme di legge.

Decorrenza dei termini
Il comma2 del citato articolo 3 del Regolamento disciplina la decorrenza del termine iniziale dei procedimenti a iniziativa di parte, coincidente, in via generale, con la data di ricevimento della domanda, a eccezione delle istanze indicate nella Tabella A) allegata al Regolamento, per le quali il termine iniziale del procedimento decorre da un momento diverso in virtù di specifiche disposizioni normative. Inoltre, lo stesso articolo 3 ha espressamente previsto il regime della decorrenza per le istanze presentate dagli utenti in modalità telematica e per le domande di pensione in regime internazionale.

Comunicazione di avvio del procedimento
L’articolo 4 del Regolamento è stato aggiornato alla luce del novellato articolo 8 della L. n. 241/1990, che, in particolare, prevede che nella comunicazione di avvio del procedimento vengano indicate le modalità attraverso le quali sia resa possibile la visione degli atti, l’accesso al fascicolo informatico di cui all’articolo 41, D. Lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale o CAD), nonché l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla L. n. 241, di regola, attraverso il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis del D. Lgs. n. 82/2005, o con altre modalità telematiche, nonché l’inserimento del riferimento al domicilio digitale dell’Amministrazione oltre all’unità organizzativa competente e al nominativo del responsabile.

Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
L’articolo 5 del Regolamento, anch’esso aggiornato alla luce del novellato articolo 10-bis, L. n. 241/1990, stabilisce che alla tempestiva comunicazione all’istante dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda presentata da parte del responsabile del procedimento, consegue la sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti e non più, come previsto dalla precedente disciplina, l’interruzione dei termini del procedimento.

Sospensione del termine
L’articolo 6 disciplina i casi in cui il computo dei termini è sospeso e le regole per individuare il giorno di scadenza. Il comma 4 prevede la sospensione dei termini afferenti ai procedimenti per i quali è necessaria l’acquisizione di informazioni o di certificazioni, relative a fatti, stati o qualità, provenienti da Istituzioni estere, non attestati in documenti già in possesso dell’Istituto.

Attività consultiva
L’articolo 7 del Regolamento è stato aggiornato alla luce della novella dell’articolo 16, comma 2, della L. n. 241/1990, in virtù della quale, al fine di accelerare l’adozione dei provvedimenti, è previsto che l’Amministrazione richiedente proceda indipendentemente dall’espressione del parere, facoltativo ovvero obbligatorio, se questo non viene reso nei termini.

Termine finale del procedimento
L’articolo 9 del Regolamento disciplina espressamente il termine finale del procedimento, che si riferisce alla data di adozione del provvedimento finale anche nel caso di provvedimenti recettizi. In particolare, il comma 5 recepisce la previsione dei commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, inseriti nell’articolo 2 della L. n. 241/1990, dall’articolo 1 del DL 9 febbraio 2012, n. 5, in merito all’attivazione dei poteri sostitutivi in caso di inerzia dell’Amministrazione.
Nei casi di silenzio inadempimento, il comma 5 prevede, che decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, comprensivo dell’eventuale termine di sospensione, l’interessato può rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo individuato ai sensi del citato comma 9-bis dell’articolo 2 della L. n. 241/1990. Tale soggetto deve concludere il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, attraverso le Strutture competenti o con la nomina di un commissario. Allo stato attuale l’interessato può rivolgersi al Direttore centrale/regionale/di coordinamento metropolitano competente territorialmente.

Risarcimento danni
L’articolo 10 del Regolamento disciplina le conseguenze di eventuali ritardi nella conclusione dei procedimenti, escludendo dal risarcimento del danno ingiusto i casi riferibili all’inerzia o al ritardo ascrivibili alle Istituzioni estere parti del procedimento.

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