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Rimanenze di magazzino: prova di distruzione dei beni mancanti

13 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In tema di accertamento di maggior reddito d’impresa, la presunzione di cessione di beni non rinvenuti in magazzino durante una verifica fiscale può essere superata dalla prova di avvenuta distruzione dei beni. A tal fine deve ritenersi valida la prova documentale rappresentata dall’annotazione sul formulario di identificazione dei rifiuti e nel registro di carico e scarico rifiuti, compilati a seguito della consegna dei beni a soggetti autorizzati allo smaltimento di rifiuti (Corte di Cassazione – Ordinanza 28 settembre 2021, n. 26223).

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda l’accertamento di maggiori ricavi, sulla base della presunzione di cessione, in relazione ai beni non rinvenuti in magazzino nell’ambito di una verifica fiscale.
I giudici tributari hanno rigettato il ricorso del contribuente, rilevando che lo stesso non avesse dimostrato l’avvio a distruzione dei beni mancanti, e l’assenza di indizi che potessero indurre a pensare che i beni mancanti fossero stati venduti sottocosto.
Il contribuente ha impugnato la decisione, sostenendo di aver distrutto i beni mancanti in magazzino mediante consegna a soggetti autorizzati allo smaltimento rifiuti, provata dai formulari di identificazione dei rifiuti.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che i giudici tributari non abbiano valorizzato correttamente la prova rappresentata dai formulari di identificazione dei rifiuti.
La Corte Suprema ha osservato che secondo la disciplina in materia di presunzioni di cessione (artt. 1 e 2 del DPR n. 441 del 1997):
Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa.
La presunzione non opera se è dimostrato che i beni stessi sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti.
La distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico è provata:
a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici dell’amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, almeno cinque giorni prima, indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l’eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale comunicazione non è inviata qualora la distruzione venga disposta da un organo della pubblica amministrazione;
b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l’ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore euro 10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati;
c) da documento di trasporto, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.
In proposito, la Corte Suprema ha affermato che in tema di accertamento delle imposte sul reddito, in caso di “differenze inventariali”, ovvero differenze registrabili tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, operano le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta, annoverabili tra le presunzioni legali cosiddette “miste”, che consentono, entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti a fini antielusivi, la dimostrazione contraria da parte del contribuente, il quale è tenuto a provare, con le modalità tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 441 del 1997, che la contrazione registratasi nella consistenza del magazzino è frutto dell’impiego produttivo dei beni e non di cessioni o acquisizioni non contabilizzate.
In altri termini, la mancata dimostrazione in ordine all’espletamento della procedura prevista per legge in caso di distruzione delle rimanenze di magazzino, autorizza l’amministrazione finanziaria a riprendere a tassazione il maggior valore delle rimanenze determinato in base al procedimento cosiddetto “analitico – induttivo”.
Tuttavia, nel caso in cui l’impresa non provveda direttamente alla distruzione dei beni, ma li consegni agli appositi soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, la prova di distruzione dei beni, non deve essere fornita con la procedura descritta in precedenza, ma è data semplicemente dall’annotazione sul formulario di identificazione dei rifiuti.
A tal fine, il formulario deve contenere indicazioni specifiche sui seguenti dati: a) nome e indirizzo del produttore detentore; b) origini, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell’instradamento; e) nome e indirizzo del destinatario.

In conclusione, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale: “in tema di imposte dirette, con riferimento alla presunzione di cessione di cui agli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 441/1997, i contribuenti, che necessitano di avviare a distruzione i propri beni, possono procedere all’operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati all’esercizio di tali operazioni in conto terzi, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti; in tal caso l’avvio a distruzione è dimostrato mediante il formulario di identificazione rifiuti di cui all’art. 15 del D.Lgs. 5/2/1997 n. 22 e succ. mod., contenente le indicazioni specifiche richieste dalle prescrizioni che, integrate dal D.M. 1° aprile 1998, n. 145, sono tassative”.

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