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Rimborso Iva escluso per la procedura di insolvenza di società estera

10 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Non può applicarsi alla procedura di insolvenza avviata nei confronti di una società estera identificata in Italia, ai fini Iva, tramite rappresentante fiscale, la regola secondo cui i rimborsi Iva non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle garanzie (per un ammontare non superiore a 258.228,45 euro) (Agenzia entrate – risposta 09 giugno 2021, n. 395).

i rimborsi non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a a 258.228,45 euro.
Come recentemente ribadito dall’Agenzia delle entrate, la suddetta disposizione, non è suscettibile di estensione ad altre procedure diverse dal fallimento e dalla liquidazione coatta amministrativa. Conseguentemente, è stata esclusa l’applicazione dell’esonero dalla garanzia, disposto dalla norma sopra richiamata, nell’ipotesi di un rimborso IVA chiesto nell’ambito di un concordato preventivo.
Nel caso di specie ciò che rileva non è la circostanza che il richiedente sia o meno un soggetto residente, quanto l’assimilabilità o meno al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa della procedura d’insolvenza cui lo stesso è assoggettato.
Il fallimento, nell’ordinamento giuridico italiano, è una procedura concorsuale liquidatoria, finalizzata alla soddisfazione dei creditori mediante la liquidazione del patrimonio dell’imprenditore.
I presupposti per la dichiarazione di fallimento sono la natura di imprenditore commerciale (presupposto soggettivo) e lo stato di insolvenza (presupposto oggettivo) che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il curatore, nominato con la sentenza che dichiara il fallimento, è l’organo amministrativo che provvede alla conservazione, amministrazione e realizzazione del patrimonio fallimentare sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.
Anche la liquidazione coatta amministrativa è finalizzata alla cessazione dell’attività di impresa attraverso la definizione, nel rispetto della par condicium creditorum, dei rapporti facenti capo ad essa. Trattasi, nello specifico, di una procedura concorsuale a carattere amministrativo riservata ad alcune categorie di imprese in ragione del particolare interesse che lo Stato ha rispetto alla gestione delle medesime, o perché pubbliche o per la loro rilevante importanza socio-economica.
Il commissario liquidatore, nominato dall’Autorità amministrativa con il provvedimento che dispone la liquidazione coatta, ha il compito di liquidare l’impresa e deve amministrarne il patrimonio durante la liquidazione, mentre il comitato di sorveglianza, nominato sempre con lo stesso provvedimento, ha funzioni consultive e di controllo.
Nel caso di specie, la procedura di insolvenza di diritto tedesco prevede che il management della Società rimanga in carica durante il corso della procedura, ma che sia tuttavia “sorvegliato” da un commissionario esterno nominato dal tribunale.
Nel corso della procedura, il management della Società è riuscito a trovare un investitore per la cessione di una parte del business e ha mantenuto in essere alcuni accordi commerciali al fine di ultimare i progetti già iniziati prima della procedura.
Tuttavia, in assenza di investitori disposti ad acquistare l’intero business, il management procederà ad una liquidazione della Società, la quale verrà ultimata nei prossimi anni fino ad arrivare ad una cessazione totale dell’attività e alla cancellazione della Società dal registro imprese in Germania.
La procedura in oggetto, non sembra assimilabile ad alcuna delle procedure concorsuali (fallimento e liquidazione coatta amministrativa), cui rinvia l’art. 74-bis del decreto IVA.

In assenza, dunque, di elementi concreti che consentano di assimilare la procedura di insolvenza, cui è sottoposto l’istante in Germania, al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa, non si rinvengono le condizioni per applicare al caso di specie l’esonero dall’obbligo di prestare garanzia in sede di rimborso IVA di cui all’art. 74-bis, del decreto IVA.

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