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Riscossione e ripartizione dell’IVA per gli aderenti ai regimi OSS e IOSS

14 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Modalità di riscossione e ripartizione dell’IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali OSS e IOSS (Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto 12 luglio 2021).

Nello specifico, ai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali OSS e IOSS si applica la disciplina sulla riscossione e ripartizione dell’IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali Mini One Stop Shop-MOSS, di cui al D.M. 20 aprile 2015, modificato dal citato D.M. 12 luglio 2021.
Pertanto:

– il versamento dell’IVA dovuta dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali è effettuato dai medesimi, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione:
a) con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate tramite il portale MOSS, il soggetto passivo indica il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;
b) nel caso in cui il soggetto passivo non disponga del conto di cui sopra, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite i portali OSS e IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;

– l’IVA riscossa è ripartita tra gli Stati membri di consumo secondo quanto indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione a cui si riferisce il versamento, tenendo conto dell’imposta già attribuita a ciascuno Stato in esito alla ripartizione di precedenti versamenti relativi al medesimo periodo d’imposta. In caso di versamento inferiore all’imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, la ripartizione avviene proporzionalmente all’imposta dichiarata dal soggetto passivo per ciascuno Stato membro di consumo.
L’IVA spettante a ciascuno Stato membro di consumo è accreditata sul conto indicato dallo Stato medesimo, utilizzando le somme affluite sulla contabilità speciale;

– nel caso in cui l’ammontare dei versamenti effettuati dal soggetto passivo risulti superiore all’imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, l’eccedenza è rimborsata entro trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo.
Nel caso in cui non fosse possibile abbinare il versamento in base al numero di riferimento unico della dichiarazione indicato dal soggetto passivo, l’intero importo riscosso è rimborsato entro trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo.
I rimborsi sono effettuati utilizzando le somme affluite sulla contabilità speciale.

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