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Rivalutazione 2021 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale

16 Dicembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Inail, con la circolare 14 dicembre 2021, n. 36, ha illustrato i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, settore industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico, con decorrenza 1° gennaio 2021.

Dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente.
Per l’anno 2021, è stata rilevata una variazione pari al 12,47% tra la retribuzione media giornaliera dell’anno 2020 rispetto a quella dell’anno 2011, ultimo anno in cui è stata effettuata la rivalutazione.
A seguito della suddetta variazione del 12,47%, si riassorbono tutte le rivalutazioni relative al costo della vita intervenute dall’anno 2013 all’anno 2020, pari complessivamente a 7,22% e, pertanto, la riliquidazione al 1° gennaio 2021 risulta del 4,9% (coefficiente 1,0490).
Con delibera del Consiglio di Amministrazione Inail 20 luglio 2021, n. 203, è stata adottata la proposta di rivalutazione, con decorrenza 1° gennaio 2021, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori indicati, approvata successivamente con i decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 186 e 188 del 23 settembre 2021 relativi rispettivamente, al settore agricoltura e al settore industria, navigazione e infortuni in ambito domestico a decorrere dal 1° gennaio 2021.
A tal fine, l’Inail ha illustrato i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni.

Prestazioni economiche

Rendite per inabilità permanente

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate:
– retribuzione annua minima, euro 17.448,90;
– retribuzione annua massima, euro 32.405,10.

Nel settore industria, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 83,09.

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 83,09) e della retribuzione annua minima (euro 17.448,90), la retribuzione annua massima è così fissata:

– comandanti e capi macchinisti, euro 46.663,34
– primi ufficiali di coperta e di macchina, euro 39.534,22
– altri ufficiali, euro 35.969,66.

Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 26.336,74. In particolare:
– lavoratori subordinati a tempo determinato: su retribuzione annua convenzionale euro 26.336,74;
– lavoratori subordinati a tempo indeterminato: su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale, minimo euro 17.448,90, massimo euro 32.405,10;
– lavoratori autonomi.

Prestazioni per infortuni in ambito domestico

Per gli infortuni in ambito domestico la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite corrisponde al minimale di legge previsto per il settore industria, pari a euro 17.448,90.

Per gli eventi occorsi a decorrere dal:
– 1° gennaio 2019 nel caso di infortunio il cui grado di inabilità permanente, accertato a seguito di guarigione clinica, risulta non inferiore al 16%;
– per gli eventi occorsi a decorrere dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2018 nel caso di infortunio il cui grado di inabilità permanente, accertato a seguito di guarigione clinica, risulta non inferiore al 27%;
– per gli eventi occorsi a decorrere dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di infortunio il cui grado di inabilità permanente, accertato a seguito di guarigione clinica, risulta non inferiore al 33%.

La rendita ai superstiti è riconosciuta per gli eventi mortali accaduti a decorrere dal 17 maggio 2006.

L’importo della prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15% è fissato nella misura di euro 337,41.

Assegno una tantum in caso di morte

Nei settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 10.542,45.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura

I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

– lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato: su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di euro 45,70;
– lavoratori autonomi: su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria euro 51,38.

Assegno per assistenza personale continuativa

L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico e ammonta a euro 574,59.

Assegni continuativi mensili

Gli importi degli assegni continuativi, rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, sono rideterminati come di seguito indicato:
– da 50 a 59, settore industria euro 322,41 e settore agricoltura euro 403,83;
– da 60 a 79, settore industria euro 452,34 e settore agricoltura euro 563,52;
– da 80 a 89, settore industria euro 839,85 e settore agricoltura euro 967,47;
– da 90 a 100, settore industria euro 1.293,90 e settore agricoltura euro 1.371,06;
– da 100 + a.p.c., settore industria euro 1.869,23 e settore agricoltura euro 1.945,96.

Riliquidazione delle prestazioni in corso

Rendite per inabilità permanente

I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:
– per l’anno 2019 e precedenti, 1,049
– per l’anno 2020, 1,000

In particolare, la riliquidazione delle prestazioni in agricoltura avviene come di seguito indicato:
– lavoratori subordinati a tempo determinato: su retribuzione annua convenzionale euro 26.336,74;
– lavoratori subordinati a tempo indeterminato (rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982): su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria: minimo euro 17.448,90, massimo euro 32.405,10;
– lavoratori subordinati a tempo indeterminato (rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982): su retribuzione annua convenzionale euro 26.336,74;
– lavoratori autonomi (rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993): su retribuzione annua convenzionale euro 26.336,74;
– lavoratori autonomi (rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993): su retribuzione minimale del settore industria Euro 17.448,90.

Integrazione rendita

Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2020 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.

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