Con riferimento all’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, occorre una più approfondita indagine al fine di accertare se, in base all’intera documentazione disponibile e all’evoluzione delle attività lavorative, è necessaria la nomina di un altro coordinatore nel caso di più siti produttivi, involgendo tale aspetto profili differenti di responsabilità. Il Tribunale di primo grado condannava il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di rimozione del materiale contenente amianto, per aver redatto un piano di sicurezza e coordinamento non adeguato, perché privo della valutazione dei rischi presenti durante le fasi di lavoro di rimozione del materiale contenente amianto e di realizzazione del nuovo manto di copertura sui capannoni di due imprese, non venendo inoltre descritte le opere interessati dai lavori e le scelte progettuali e organizzative; l’imputato ometteva altresì di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dall’impresa affidataria dei lavori, omettendo poi di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte dell’impresa affidataria dei lavori delle disposizioni ad essa pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro.
In appello, la difesa censura il giudizio di colpevolezza dell’imputato, con particolare riferimento all’attribuzione allo stesso del ruolo di coordinatore per la sicurezza in relazione al cantiere dove si è verificato l’infortunio, evidenziando che il Tribunale aveva operato una non corretta assimilazione tra la nozione di cantiere, intesa come area di lavoro temporanea nella quale si svolge la costruzione di un’opera di ingegneria civile o di un fabbricato, e quella di appalto, quale contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari, il compimento di un’opera o di un servizio. Nel caso di specie, l’opera commissionata alla s.r.l. consisteva nella rimozione dell’amianto in due diversi siti produttivi, per cui i cantieri erano chiaramente distinti e avevano ad oggetto lavorazioni differenti, eseguite su immobili diversi in uso a società autonome, per cui, se l’appalto era unico, le aree di lavoro erano però distinte.
Doveva quindi essere escluso il coinvolgirnento penale dell’imputato nelle fattispecie contestate, posto che la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza è limitata all’ipotesi in cui i lavori contemplino l’opera di più imprese o lavoratori autonomi, le cui attività siano suscettibili di interferenza. Né assumeva rilievo la veste di responsabile tecnico di entrambi i cantieri attribuita all’imputato dalla medesima s.r.l., non potendo scaturire da questo ruolo obblighi in materia antiinfortunistica, non essendo questi previsti dal d. Igs. n. 81 del 2008, dovendosi occupare il responsabile tecnico, come avvenuto nel caso di specie, di altri aspetti, come la tecnica della bonifica dei siti, avendo inoltre il ricorrente, proprio in relazione alle opere di bonifica, compilato tre piani di lavoro, in cui furono riportate le quantità del materiale da bonificare.
Orbene, pur essendo stata svolta la stessa attività, ovvero la rimozione dell’amianto da parte di un’unica impresa appaltatrice e nel contesto del medesimo sito produttivo, si era in presenza di due differente cantieri, avendo l’imputato curato solo le attività svolte in un sito, che peraltro presentavano esse sole rischi da interferenze, dovuti alle dimensioni dell’intervento, alla presenza di una seconda impresa preposta all’installazione e rimozione della gru ivi posizionata, oltre che dei lavoratori che operavano dentro lo stabilimento, mentre tali rischi non sarebbe stati ravvisabili rispetto all’altro sito. Il Tribunale è invece pervenuto alla conclusione secondo cui si era in realtà in presenza di un cantiere unico avente ad oggetto i due edifici, atteso che era stato stipulato un unico contratto di appalto, avente ad oggetto l’attività di rimozione dell’amianto.
All’imputato è stata dunque addebitata la penale responsabilità per l’omessa considerazione delle lavorazioni relative al secondo edificio, tenuto conto di una pluralità di elementi, ovvero: l’unicità dell’incarico, l’identifica natura delle lavorazioni, l’attribuzione della qualifica di affidataria e esecutrice alla stessa società appaltatrice, la contiguità fisica dei due stabilimenti nel medesimo sito industriale, la loro titolarità in capo allo stesso proprietario.
Nella vicenda in esame, il Tribunale ha ritenuto di ovviare alla mancanza di un incarico formale attraverso la considerazione dell’unicità dell’appalto, riferito a entrambi i siti produttivi, ma questo argomento di per sé non risulta dirimente, atteso che, pur in presenza di un unico appalto, di cui peraltro era committente non la società proprietaria dei terreni, ma una sola delle imprese conduttrici, ben può avvenire che le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, per quanto omogenee dal punto di vista contenutistico, siano curate nell’ottica della sicurezza da soggetti diversi, tanto più nel caso in cui le stesse riguardino opifici industriali distinti, seppur non distanti. Il medesimo tribunale ha correttamente ricordato che, in base all’art. 89 comma 1 lett. b) del d. Igs. n. 81 del 2008, “committente” è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, ma tale definizione va tuttavia rapportata a quella di coordinatore in materia di sicurezza e salute che, sia per la fase progettuale che per quella esecutiva, postula la necessità di un previo incarico; quest’ultimo, al di là delle forme di estrinsecazione, richiede comunque una chiarezza di contenuti, sia con riferimento al soggetto designato, sia rispetto alla tipologia dei lavori da seguire.
Quanto alla circostanza, indubbiamente non irrilevante, secondo cui l’ing. ha svolto il ruolo di responsabile tecnico per conto dell’impresa affidataria dei lavori, deve tuttavia considerarsi, da un lato, che tale veste operativa non è tuttavia automaticamente assimilabile a quella di coordinatore per la sicurezza e, dall’altro, che l’incarico in questione riguardava le sole opere di bonifica dell’amianto in matrice compatta, avendo l’imputato a tal fine redatto tre piani di lavoro, aventi natura e funzioni diverse dai piani di sicurezza, la cui redazione spetta invece alla differente figura del coordinatore, fermo restando che la veste di “responsabile tecnico” di per sé non compare in alcune delle definizioni di cui al citato art. 89 (la cui lettera C è riferita al “responsabile dei lavori”), ponendosi dunque anche in tal caso l’esigenza di verificare in concreto, al di là delle dizioni formali, come e in cosa si sia manifestato l’incarico conferito e quali siano state in particolare le mansioni assegnate.