Da annullare la condanna per lesioni personali colpose del delegato alla sicurezza che era stato privato dei poteri operativi su decisione dei vertici aziendali, i quali avevano centralizzato le scelte in materia di sicurezza lavoro relativamente al settore in cui era avvenuto l’infortunio (Corte di Cassazione – sentenza 29 settembre 2021, n. 35652). A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione annullando la condanna per lesioni personali colpose del delegato alla sicurezza che era stato privato dei suoi poteri operativi. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che l’istituto della delega di funzioni investe di responsabilità il delegato solo se gli vengono attribuiti reali poteri di organizzazione, gestione, controllo e spese pertinenti all’ambito delegato. In altri termini, l’effetto liberatorio, per il datore di lavoro delegante, viene meno qualora sorgano problematiche afferenti alla sicurezza che trascendono i poteri delegati, specie se esse coinvolgano scelte di fondo della politica aziendale, che richiedono un impegno di spesa eccedente rispetto ai limiti stabiliti. In relazione al caso di specie, il giudice di merito non poteva affermare la responsabilità del delegato sulla formale constatazione che egli risultasse delegato alla sicurezza in azienda. In tal senso, la decisione dei vertici aziendali di centralizzare i problemi e le relative soluzioni nello specifico settore costituiva sostanzialmente una corrispondente revoca di delega nei confronti dell’imputato.