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Soci di cooperative della piccola pesca: assetto assicurativo e contributivo

9 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con circolare n. 100/2021, l’Inps illustra le disposizioni dell’articolo 10-bis, del DL n. 104/2020, introdotto in sede di conversione dalla L. n. 126/2020. Le nuove disposizioni sono finalizzate a chiarire l’ambito di applicazione della Legge 13 marzo 1958, n. 250, in tema di tutela previdenziale, relativo ai soci di cooperative della pesca iscritte nell’Albo nazionale degli enti cooperativi. L’Istituto riepiloga, pertanto, l’assetto assicurativo e contributivo dei soci delle predette cooperative della piccola pesca.

La legge 13 marzo 1958, n. 250 disciplina la tutela previdenziale dei pescatori, autonomi o associati in cooperative o compagnie, addetti alla piccola pesca su natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore. L’ambito di applicazione di tale regime previdenziale ricomprende i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare, di cui all’articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, nonché i pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità locali.
In merito all’assicurabilità dei soci di cooperative di pesca al regime di cui alla legge n. 250/1958, l’Inps ha dato a suo tempo applicazione ai criteri interpretativi del Ministero del Lavoro recepiti nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 252/1982. In particolare, il Dicastero aveva espresso l’avviso che sussista la funzione di cooperazione, ai fini dell’applicabilità della legge n. 250/1958, purché l’organismo cooperativo eserciti un’attività di guida dei soci nello svolgimento dell’esercizio della pesca e di coordinamento delle singole prestazioni lavorative, al fine dello scopo mutualistico, anche quando l’armamento dei natanti non è assunto direttamente dalla cooperativa.
Pertanto, al di fuori dei suddetti casi, la cooperativa non è tenuta all’assolvimento degli obblighi contributivi per i soci.

Articolo 10-bis, DL n. 104/2020
Il Legislatore, con l’articolo 10-bis, co. 1, DL n. 104/2020, ha chiarito che sono soggetti al regime previdenziale della piccola pesca i soci di cooperative di pesca, iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi, anche quando le cooperative medesime non esercitano una funzione diretta di organizzazione e di controllo sull’attività di pesca degli associati. In attuazione dell’articolo 9, D.Lgs. n. 6/2003, e dell’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, sono tenute all’iscrizione al predetto Albo tutte le società cooperative, sia quelle a mutualità prevalente che le altre cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
L’articolo 4, D.M. 23 giugno 2004, e successive modificazioni, indica le categorie delle cooperative da indicare nella domanda di iscrizione, distinte per ambito di attività, tra le quali sono ricomprese le cooperative della pesca.

Soci di cooperative della piccola pesca
Alla luce dell’ambito di applicazione del regime di cui alla legge n. 250/1958, come ridefinito dalle disposizioni recate dall’articolo 10-bis del decreto-legge n. 104/2020, i soci delle cooperative della piccola pesca marittima sono obbligatoriamente soggetti al regime previdenziale della legge n. 250/1958, laddove ricorrano le seguenti condizioni:
– essere soci di cooperative della pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi;
– possesso della qualifica di marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare;
– esercizio della pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa con natante non superiore alle dieci tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza dell’apparato motore.
Gli eventuali marittimi imbarcati sui natanti da pesca, che non siano soci delle cooperative di pesca sopra richiamate, sono esclusi dal suddetto regime previdenziale, ma debbono essere assicurati con le norme della legge n. 413/1984, con oneri contributivi a carico dell’armatore.

Assicurazioni obbligatorie
Con specifico riferimento alle forme assicurative obbligatorie gestite dall’INPS, i soci di cooperativa sono assoggettati all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), per la tubercolosi (TBC) e, come beneficiari degli assegni per il nucleo familiare nel settore industria, al relativo versamento alla Cassa Unica Assegni Familiari o CUAF.
Inoltre, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata sono altresì soggetti all’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).
I soci lavoratori subordinati delle cooperative della pesca che abbiano più di cinque dipendenti rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Viceversa, i soci lavoratori che abbiano stabilito con la cooperativa un rapporto di lavoro autonomo sono esclusi dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego e dall’ambito applicativo del Fondo di integrazione salariale.
Anche i soci imprenditori delle cooperative della pesca che svolgono attività di servizio sono esclusi dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego in quanto per tali cooperative, che non sono cooperative di produzione e lavoro, non trova applicazione la legge n. 142/2001.
I predetti soci sono esclusi anche dall’ambito applicativo del FIS in quanto non sono soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro.
La contribuzione dovuta in relazione alle forme assicurative sopra indicate è calcolata sui salari convenzionali di cui all’articolo 10 della legge n. 250/1958, annualmente rivalutati. Per il corrente anno 2021 la misura del salario convenzionale mensile è pari a euro 680,00.

Aliquote contributive
Soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato

Contributo

Aliquota %

IVS 14,90
ASpI 0 – Contributo ordinario articolo 2, comma 25, della legge n. 92/2012

(azzerato per effetto degli esoneri stabiliti per il settore);

0,30 – Contributo articolo 25 della legge n. 845/1978

CUAF 0 (contributo azzerato per effetto degli esoneri stabiliti per il settore).

Soci lavoratori a rapporto di lavoro autonomo e soci imprenditori

Contributo

Aliquota %

IVS 14,90
CUAF 0 (contributo azzerato per effetto degli esoneri stabiliti per il settore)

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