La Corte di Cassazione afferma che la notifica dell’avviso di accertamento ai fini IVA, destinato alla società non residente e operante in Italia senza identificazione diretta, deve ritenersi legittima e ritualmente eseguita al legale rappresentante della società che opera come rappresentante fiscale della società contribuente destinataria dell’accertamento (Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29136). Il caso riguarda un avviso di accertamento IVA emesso nei confronti di un soggetto non residente operante in Italia tramite rappresentante fiscale. L’avviso è stato notificato al legale rappresentante della società nominata rappresentante fiscale. La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che eccepito la ritualità della notifica.
I giudici tributari accolto il ricorso del contribuente ritenendo che la notifica fosse inesistente, in quanto effettuata a soggetto diverso dal destinatario dell’atto, e che in ragione della rilevata inesistenza non poteva farsi applicazione del principio della sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo.
La Suprema Corte ha osservato che secondo la disciplina in materia gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA, relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati in Italia, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato appositamente nominato.
La nomina del rappresentante fiscale è obbligatoria nei casi in cui il soggetto non residente, che non si sia identificato direttamente, effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all’IVA nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
Tale nomina ha lo scopo di consentire all’Amministrazione finanziaria di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all’estero e determina l’insorgenza della responsabilità solidale del rappresentante fiscale per il mancato adempimento delle obbligazioni tributarie sorte in capo al soggetto estero.
Con riferimento alla modalità di notifica degli atti impositivi ai soggetti esteri, la Corte Suprema ha precisato che qualora sia nominato un rappresentante fiscale la notificazione degli avvisi di accertamento aventi ad oggetto la violazione della disciplina in tema di IVA può essere eseguita legittimamente presso il rappresentante fiscale.
Nella fattispecie, dunque, non può ritenersi viziata – e, tanto meno, inesistente – la notificazione dell’avviso di accertamento effettuata presso il rappresentante fiscale ai fini dell’IVA, atteso che quest’ultimo, in virtù della nomina del soggetto estero, opera quale mandatario di quest’ultimo nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria relativamente ai rapporti fiscali concernenti tale imposta.