• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

JOB CONSULTING

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Chi siamo
  • Team
  • Attività dello Studio
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Scadenzario
  • TC Desk

Somministrazione e distacco transnazionale: i chiarimenti dell’INL alla luce della sentenza della Corte UE

22 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La Corte di Giustizia UE, con sentenza n. 784/19 è intervenuta sul tema della tutela sociale da garantire a lavoratori somministrati nell’ambito di un distacco transnazionale. Pur riconoscendo che nel caso di specie le attività di selezione, assunzione e messa a disposizione di lavoratori interinali presso imprese utilizzatrici non possano essere considerate “mere attività di gestione interna”, la Corte ha ritenuto che dette attività non fossero sufficienti ai fini del riconoscimento dell’esercizio abituale delle attività nello Stato di stabilimento. Occorrerebbe invece, lo svolgimento parimenti e “in maniera significativa” di attività di messa a disposizione di tali lavoratori nello Stato membro in cui è stabilita. Alla luce di tale sentenza, l’acquisizione dei dati di fatturato – secondo l’INL – dovrà riguardare in modo specifico la messa a disposizione di lavoratori nei confronti di imprese utilizzatrici stabilite nel medesimo SM di stabilimento dell’impresa interinale; dati che vanno rapportati al complessivo fatturato conseguito, comprensivo quindi anche del ricavato derivante dalle operazioni transnazionali di somministrazione (Nota n. 936/2021).

La fattispecie vedeva opposte un’agenzia interinale stabilita in Bulgaria e l’Agenzia delle entrate dello stesso Paese, istituzione competente al rilascio di certificati A1). Quest’ultima aveva rifiutato il rilascio dei certificati in parola per lavoratori assunti in Bulgaria ed immediatamente distaccati presso un’impresa utilizzatrice stabilita in Germania in virtù del fatto che l’impresa fornitrice non esercitasse nessuna attività di somministrazione in Bulgaria e tutto il suo fatturato dipendesse dall’effettuazione del servizio di somministrazione in altri Paesi UE.
Il giudice amministrativo bulgaro, adito dall’agenzia interinale che si opponeva al provvedimento di diniego al rilascio del certificato, ha interessato la CGUE, per acclarare la seguente questione pregiudiziale: se, in riferimento alle agenzie di somministrazione, le regole euro-unitarie sul distacco – che prevedono per le imprese che esercitino “attività abituale” nello Stato in cui sono stabilite la possibilità di inviare lavoratori ad aziende utilizzatrici stabilite in Stati membri diversi, senza che ciò comporti la necessaria iscrizione dei lavoratori in parola al sistema previdenziale dello Stato membro di destinazione – vadano interpretate nel senso che l’agenzia debba svolgere attività “di somministrazione” nello Stato di stabilimento e non mere attività relative alla gestione dei rapporti di lavoro.
In materia previdenziale, il principio di riferimento è quello c.d. lex loci laboris, secondo cui la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. Tuttavia, in alcune situazioni particolari, l’applicazione della regola generale subisce delle eccezioni, al fine di non creare, tanto per il lavoratore quanto per il datore di lavoro e gli enti previdenziali, complicazioni amministrative di ostacolo all’esercizio della libera circolazione delle persone rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
Tra tali eccezioni rientra l’istituto del distacco (art. 12 del regolamento (CE) n. 883/2004), secondo il quale la persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro “che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro (…)”. Può pertanto rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione il lavoratore distaccato il cui datore di lavoro ha un legame particolare con lo Stato membro in cui è stabilito, in quanto tale datore di lavoro “esercita abitualmente le sue attività” in tale Stato membro.
Ciò premesso, il punto nodale della pronuncia è nell’interpretazione dell’espressione “attività abituale”. La Corte di Giustizia, pur riconoscendo che nel caso di specie le attività di selezione, assunzione e messa a disposizione di lavoratori interinali presso imprese utilizzatrici non possano essere considerate “mere attività di gestione interna”, ritiene che dette attività non siano sufficienti ai fini del riconoscimento dell’esercizio abituale delle attività nello Stato di stabilimento. Occorrerebbe invece, secondo la Corte, che essa svolgesse parimenti e “in maniera significativa” attività di messa a disposizione di tali lavoratori nello Stato membro in cui è stabilita.
Pertanto, in coerenza con l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia vanno aggiornate le Linee guida sul distacco transnazionale (nota prot. n. 622/2018). In relazione alle prestazioni transnazionali di somministrazione, in quel contesto si era focalizzata l’attenzione sui dati di fatturato concernenti la specifica attività interinale non avendo riguardo, invece, alla fatturazione concernente le eventuali ulteriori attività – segnatamente produttive – pur riconducibili all’oggetto sociale ed esercitate dell’impresa. Ma alla luce della sentenza della Corte in commento, va ulteriormente specificato che l’acquisizione dei dati di fatturato dovrà riguardare in modo specifico la messa a disposizione di lavoratori nei confronti di imprese utilizzatrici stabilite nel medesimo SM di stabilimento dell’impresa interinale; dati questi che vanno rapportati, secondo l’indicazione della Corte, al complessivo fatturato conseguito, comprensivo quindi anche del ricavato derivante dalle operazioni transnazionali di somministrazione.
Ne consegue che anche in presenza di un’attività di selezione e reclutamento del personale effettuata nel Paese di stabilimento, l’assoluta prevalenza della messa a disposizione del personale presso Stati membri diversi comporta la contestazione della genuinità del distacco con gli esiti di cui al D.Lgs. n. 136/2016 e l’avvio della procedura, a cura dell’INPS, di contestazione dei certificati A1 eventualmente rilasciati dallo SM di stabilimento.
Resta fermo che, nei confronti dei singoli lavoratori somministrati e a prescindere dalla valutazione effettuata nei confronti dell’Agenzia interinale nel suo complesso avrà rilievo, ai fini del disconoscimento del singolo distacco, la circostanza del loro abituale impiego in somministrazione in altri Paesi dell’Unione diversi da quello di stabilimento (art. 4, par. 3 lett. c) e art. 3, comma 3 lett. b).

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

Il DL per l’attuazione del PNRR diventa legge

29 Giugno 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Dal Fondo Pensione Previndai, informazioni per i Dirigenti Industria

29 Giugno 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Datori di lavoro e autonomi agricoli: esonero contributivo spettante e riesame

29 Giugno 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Gestione sostitutiva dall’Inpgi all’Inps: istruzioni

29 Giugno 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Bonus facciate: ok per il restauro portale della chiesa

29 Giugno 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Youtube

Footer

JOB CONSULTING

VIA MASO DELLA PIEVE 4/F
39100 BOLZANO (BZ)

+39 0471 1726226
+39 0471 401588

jobconsulting@legalmail.it
jobconsulting@legalmail.it

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta.

Privacy Policy

Copyright © 2022 · JOB CONSULTING SRL · P.IVA: 02453670214

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
CookieDurataDescrizione
_gaIl cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi. Memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
CookieDurataDescrizione
_gatQuesto cookie è installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi limitare la raccolta dei dati su siti ad alto traffico.
_gidInstallato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano il sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro provenienza e le pagine che visitano in modo anonimo.
Salva e accetta