In materia di credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, forniti chiarimenti sulle spese per l’acquisto di software vari in ambito alberghiero/ristorazione (Agenzia delle entrate – Risposta 08 luglio 2021, n. 469). L’articolo 120 del decreto Rilancio ha introdotto un credito d’imposta, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico. Con riferimento all’acquisto della licenza di utilizzo di un software di gestione alberghiera, utilizzabile ovunque si disponga di una connessione a internet (con gestione in cloud e non su postazione fissa), lo stesso consente:
Le spese in relazione alle quali spetta il cd. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. In particolare:
1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2, tra cui rientrano espressamente:
a. quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
b. gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).
2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.
– alla clientela ed al personale di effettuare il check in e il check out e le altre operazioni di front-office reception a distanza, evitando il contatto col personale all’arrivo in struttura e in partenza;
– al personale dipendente dell’istante di poter lavorare da remoto in modalità smart working e di gestire diverse strutture ricettive a distanza contemporaneamente,
l’Agenzia ritiene che l’investimento in parola sia ammissibile al credito d’imposta di cui all’articolo 120 del decreto Rilancio.
Con riferimento all’investimento nell’acquisto di tre software, con il relativo hardware, da utilizzare nei propri ristoranti e finalizzati alla dematerializzazione dei menu, nonché alla gestione delle comande a distanza e dell’asporto da remoto, tale investimento consentirà di ridurre i contatti tra il personale e i clienti e di evitare il passaggio di mano di oggetti quali menu e comande, coerentemente con quanto previsto dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche. Pertanto, l’Agenzia ritiene che la spesa in questione sia ammissibile al credito d’imposta di cui all’articolo 120 in parola. Restano, invece, escluse le spese relative all’acquisto degli hardware che non risultano parte integrante ed indispensabile per l’uso dei programmi acquistati dal contribuente.
Diversamente, l’Agenzia ritiene che non sia agevolabile l’investimento per l’acquisto di software che consentono di ottimizzare la vendita on line dei servizi offerti alla clientela dell’istante (il cui sito internet è diventato un vero e proprio sito di e-commerce ).Tale investimento, dunque, appare finalizzato senz’altro a rinnovare il sistema di vendita dei servizi turistici dell’istante, indipendentemente però dalla diretta connessione con le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica e al rispetto delle linee guida per le riaperture; per altro verso, la possibilità che detti software siano utilizzati dai dipendenti fuori dalla sede ordinaria di lavoro (in smart working) appare una funzione, in questo caso, meramente accessoria ed eventuale.
Pertanto, tali spese non rientrano tra gli investimenti agevolabili di cui all’articolo 120 del decreto Rilancio, poiché si tratta di un acquisti non riconducibili a quelli indispensabili per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa.