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Studio associato: invio telematico delle dichiarazioni e visto di conformità

14 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’associazione che si compone di professionisti (avvocati e commercialisti) iscritti ai rispettivi albi professionali, e che si avvale per il servizio di trasmissione telematica di una società di servizi contabili, il cui capitale sociale è interamente posseduto dai propri associati iscritti nell’albo dei dottori commercialisti sia legittimata a richiedere l’abilitazione all’invio telematico delle dichiarazioni, a prescindere dalla sua reale composizione interna (Agenzia delle entrate – Risposta 14 aprile 2021, n. 245)

 

Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse (art. 3, co. 3, dpr n. 322/1998):
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
Al riguardo, rientrano tra “gli altri incaricati individuati”:
1. le associazioni e società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati alle lettere a) e b);
2. le società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote siano possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati alle lettere a) e b);
3. i soggetti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
4. le società tra professionisti (s.t.p.);
5. le “associazioni tra avvocati” e le “società tra avvocati”.
In virtù di quanto esposto, i soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui alle richiamate lettere a) e b) possono rilasciare, su richiesta del contribuente, il visto di conformità dei dati delle dichiarazioni da essi predisposte o predisposte dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti possiede la maggioranza del capitale sociale, sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista.
Al riguardo è previsto che i professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili e che le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.
Per l’esercizio di tale facoltà, i professionisti devono preventivamente inviare una comunicazione all’Agenzia delle entrate (a cui va allegata anche una copia della polizza assicurativa) la quale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, iscrive il professionista nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.
L’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali ed il possesso della partita IVA sono considerati requisiti necessari al fine di poter apporre il visto di conformità.
Nell’ipotesi in cui il professionista eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una associazione professionale, in cui almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati alle lettere a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998, lo stesso può essere abilitato qualora i requisiti del possesso di partita IVA e dell’abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all’associazione professionale.
Al riguardo, si specifica che è il singolo professionista ad essere abilitato al rilascio del visto di conformità e pertanto ogni altro professionista appartenente all’associazione che non sia personalmente abilitato non è autorizzato ad apporre il visto di conformità.
Qualora il professionista si avvalga di una società di servizi di cui possegga la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere abilitato se il requisito del possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica sussiste in capo alla società di servizi, fermo restando che il professionista deve essere titolare di autonoma partita IVA.
Si precisa che per l’attività di assistenza fiscale sulle dichiarazioni 730 il professionista non può avvalersi di una società di servizi. In entrambi i casi, nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell’associazione di cui il medesimo fa parte o della società di servizi.
La trasmissione telematica sarà effettuata dall’associazione professionale o dalla società di servizi sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.
Nella fattispecie oggetto del quesito l’istante – associazione che si compone di professionisti (avvocati e commercialisti) iscritti ai rispettivi albi professionali, e che si avvale per il servizio di trasmissione telematica di una società di servizi contabili, il cui capitale sociale è interamente posseduto dai propri associati iscritti nell’albo dei dottori commercialisti sia legittimata a richiedere l’abilitazione all’invio telematico delle dichiarazioni, a prescindere dalla sua reale composizione interna.
Tuttavia, la medesima non può apporre il visto né trasmettere dichiarazioni vistate, mancando il requisito del controllo da parte dei soggetti indicati alle lettere a) e b).
A sua volta, i commercialisti associati possono non richiedere una propria partita IVA e utilizzare la partita IVA dell’associazione per l’esercizio della professione ma, nelle attività connesse al visto di conformità (tenuta della contabilità e trasmissione telematica della dichiarazione vistata), non possono ricorrere ai servizi dell’associazione visto che non hanno il controllo della stessa.
Diversamente, potranno, come fanno attualmente, utilizzare la società di servizi le cui quote sono possedute dai commercialisti stessi.
Quanto poi alla possibilità per gli associati di utilizzare la garanzia dell’associazione istante o della società di servizi, si ribadisce che il professionista che svolge l’attività nell’ambito di uno studio associato può anche utilizzare come garanzia, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un’autonoma copertura a garanzia dell’attività prestata dai singoli professionisti e rispetti le condizioni sopra richiamate.
Anche in questo caso, il massimale della polizza assicurativa dovrà essere non inferiore ad euro 1.032.913,80 e, comunque, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate dai professionisti associati che hanno inviato la comunicazione alla Direzione regionale.
Il professionista che si avvale di una società di servizi può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società, a condizione che nella polizza assicurativa vengano indicate le generalità dei singoli professionisti che intendano avvalersene, ferme restando le valutazioni circa l’inerenza del costo ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa della società.

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