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Superbonus: interventi antisismici su un complesso di villette a schiera

17 Novembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla realizzazione di interventi antisismici su un complesso di villette a schiera, limiti di spesa, modifiche agli infissi (Agenzia delle Entrate – Risposta 16 novembre 2021, n. 780).

La contribuente è proprietaria di un immobile accatastato nella categoria A/2 a destinazione residenziale e di una pertinenza C/6, “funzionalmente indipendente”, in quanto dotata di impianto elettrico, idrico, del gas e di riscaldamento-raffrescamento indipendenti e con “accesso indipendente da spazi comuni direttamente dalla via pubblica”.
L’immobile cielo-terra fa parte di un complesso di villette a schiera insieme ad altre due, anch’esse funzionalmente indipendenti, composte da un immobile accatastato in A/2 e da una pertinenza C/2.
Dal punto di vista strutturale, il complesso edilizio è un unico edificio, composto da tre unità abitative di tre diversi proprietari, che si configura come un “condominio strutturale”, dato che non è possibile per i singoli proprietari intervenire sulle strutture della propria parte, senza che qualsiasi intervento strutturale abbia un qualche effetto, anche potenzialmente negativo, sulla statica dell’Unità Strutturale definita dalle norme tecniche di costruzione di cui al decreto ministeriale del 17 gennaio 2008.
Con documentazione integrativa, l’Istante ha precisato che il complesso in questione, risulta costituito in condominio, ed ha allegato la delibera assembleare con la quale è stato dato incarico di redigere il capitolato tecnico economico di definizione delle opere concernenti, tra l’altro, anche il miglioramento sismico dell’intera struttura.
Nella predetta delibera assembleare l’istante è stato nominato responsabile delegato per la gestione delle pratiche necessarie per la fruizione del Superbonus.
Inoltre, riferisce che insieme agli altri proprietari intende, effettuare interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020. Al tal proposito, fa presente che nell’ambito della sostituzione dei serramenti esterni intende procedere alla modifica di alcuni di essi che, da portafinestra diventeranno finestra, da portafinestra a “L” diventeranno portafinestra di forma rettangolare, nonché intendono procedere ad altre piccole modifiche di forma e dimensione dei fori.
Ciò posto, chiede:

1) se, nel caso in cui tutte le unità facenti parte dell’Unità Strutturale intendano intervenire con lavori strutturali, costituendosi per tali lavori in condominio, sia possibile accedere ai benefici fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (decreto Rilancio), con particolare riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico definiti dagli articoli 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus) potenziati al 110%;
2) nel caso di risposta affermativa, quali siano i massimali di spesa relativi agli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus);
3) se sia possibile accedere ai benefici fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio con particolare riferimento agli interventi di sostituzione dei serramenti anche nel caso di piccole modifiche di forma e dimensione degli stessi.

L’Agenzia chiarisce che nel caso di specie, la contribuente, nel rispetto di ogni altra condizione e adempimento richiesto dalla norma, potrà fruire del Superbonus a condizione, tra l’altro, che, ai sensi del citato comma 13, lett. b) dell’articolo 119 del decreto Rilancio, sia asseverata dai professionisti incaricati l’efficacia dell’intervento realizzato sull’intera unità strutturale composta dalle tre villette a schiera e dalle relative pertinenze degli stessi, al fine della riduzione del rischio sismico.
Per quanto riguarda il limite di spesa ammesso al Superbonus, trattandosi di un intervento che riguarda un edificio in condominio, per effetto del richiamo contenuto nel citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, come precisato nella citata circolare n. 30/E del 2020, per gli interventi dai quali derivi la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore, realizzati sulle parti comuni degli edifici, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio (cfr. articolo 16, comma 1- quinquies, decreto legge n. 63 del 2013). Anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.
Nel caso di specie, pertanto, la spesa massima ammessa per gli interventi di riduzione del rischio sismico sarà pari a Euro 576.000,00 (Euro 96.000 x 6).
Infine, con riferimento alla possibilità di ammettere al Superbonus i nuovi serramenti che hanno una diversa geometria rispetto a quelli esistenti, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” ai sensi del citato articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio, il quale prevede che «L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente». La maggiore aliquota si applica solo se gli interventi sopra elencati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui al comma 1 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.
Inoltre il successivo comma 3 del suddetto articolo 119 prevede che “Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. “
Al riguardo, il D.M. del 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus ” del Ministero dello Sviluppo Economico individua, all’articolo 2, comma 1, lettera b) punto ii), tra le tipologie di interventi ammessi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti “la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati”. In sostanza, dunque, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
Ciò considerato, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed ENEA, l’Agenzia ritiene che per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi, nel presupposto, tuttavia, che siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento e a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale rispetto alla superficie degli infissi misurata prima dell’intervento edilizio.

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