Il Superbonus può essere riconosciuto in relazione alle spese sostenute per interventi di ricostruzione con criteri antisismici del muro di contenimento condominiale (Agenzia delle Entrate – Risposta 01 febbraio 2021, n. 68). L’agevolazione cd. “Superbonus” prevede una detrazione d’imposta nella misura del 110 per cento delle spese sostenute a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici), nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali. Per quanto riguarda la possibilità di accedere al Superbonus per un intervento antisismico da realizzare solo sul muro di contenimento pertinenziale del condominio, senza un intervento diretto sul fabbricato residenziale, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti. Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, gli interventi su un muro di contenimento, sempreché funzionali all’adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell’edificio condominiale, possono essere annoverati tra gli interventi sulle “parti comuni” interessate dall’agevolazione.
In particolare, il beneficio spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”):
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, la detrazione è elevata al 110 per cento in relazione agli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico.
I medesimi interventi sono agevolabili anche se realizzati sulle “parti comuni” di edifici in condominio riguardanti elementi strutturali. Al fine di individuare le parti comuni interessate dall’agevolazione è necessario far riferimento alle disposizioni del codice civile.
In base alla disciplina codicistica, sono ricomprese tra le parti comuni di edifici in condominio: le fondazioni, i muri maestri, il suolo su cui sorge l’edificio. Tuttavia tale elencazione non è tassativa.