Il Fisco chiarisce il trattamento fiscale da applicare a somme liquidate in sentenza a seguito di licenziamento e successivo annullamento (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 marzo 2021, n. 222) In tema di risarcimento danni o indennizzi percepiti da un soggetto, è principio generale quello per cui laddove l’indennizzo vada a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, vanno assoggettate a tassazione (cd. lucro cessante). Viceversa, laddove il risarcimento erogato voglia indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (c.d. danno emergente), ed abbia la precipua funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà assoggettata a tassazione. Infatti, in quest’ultimo caso assume rilevanza assoluta il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.
Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria un medico specialista ambulatoriale citava, avanti al Tribunale territorialmente competente, la sua Azienda sanitaria al fine di ottenere, in via principale, la dichiarazione di illiceità e conseguente annullamento del licenziamento disposto nei suoi riguardi, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto e, contestualmente, dichiararsi altresì valido ed efficace il già instaurato rapporto di impiego, con tutti gli effetti giuridici ed economici e per l’effetto ordinare alla controparte l’immediata presa in servizio del ricorrente, con condanna a risarcire i danni, subiti e subendi, causati al medesimo dall’illecito provvedimento impugnato.
Il Tribunale adito accoglie il ricorso, con sentenza accertava e dichiarava l’illegittimità della revoca dell’incarico di cui al provvedimento emesso dall’Azienda sanitaria per difetto dei presupposti di fatto e di diritto.
L’Azienda dovrà provvedere a corrispondere, a mezzo bonifico, al medico specialista ambulatoriale, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 38.500,00 corrispondente all’ammontare liquidato in sentenza dal Giudice.
Ciò rappresentato, l’Azienda sanitaria chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare alle somme che dovrà corrispondere a titolo di risarcimento alla controparte.
Per il Fisco il rapporto di lavoro con l’Azienda sanitaria genera, fiscalmente, nei confronti del ricorrente reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni per la determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Ciò considerato e in base a quanto illustrato preliminarmente, nella fattispecie in esame, le somme liquidate in sede giurisdizionale costituiscono, per il percipiente, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente in base al principio di onnicomprensività.
Considerato che la sentenza, nel definire gli importi complessivamente spettanti al ricorrente, nulla ha disposto in merito agli obblighi del sostituto d’imposta circa la non applicazione di ritenute fiscali, si ritiene che l’azienda sanitaria sulle somme liquidate dal Tribunale dovrà operare le ritenute d’acconto a titolo di Irpef così come previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 600 del 1973 con l’aliquota determinata ai sensi dell’articolo 21 del Tuir.
La natura risarcitoria della somma liquidata in favore del ricorrente non osta all’applicazione delle ritenute a titolo di Irpef.
Sulla base di quanto affermato, le somme liquidate dal Tribunale adìto, volte “a rifondere alla parte ricorrente i danni subiti, sono da considerarsi imponibili dal momento che, seppur stimate in via equitativa, sono calcolate in ragione del ” trattamento giuridico ed economico previsto dall’ACN 17.12.201S” e, pertanto, non sono volte a risarcire un danno emergente.