Il Fisco fornisce chiarimenti sulla disciplina da applicare alla locazione, all’assistenza tecnica e alla manutenzione di macchinari e tecnologie per il movimento terra nel settore aeroportuale effettuate nei confronti delle società di gestione degli aeroporti e/o di handling (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 05 luglio 2021, n. 456) Ai fini IVA sono non imponibili “i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”.
Nell’agevolazione sono da comprendere anche i servizi relativi al rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi, altresì, purché resi nell’ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto ed altri, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni.
Dal riportato quadro normativo emerge, dunque, che ai fini della non imponibilità IVA è richiesto, da un lato, che le prestazioni di servizi siano rese in un determinato luogo (porto, aeroporto ecc.) e, dall’altro, che le stesse siano direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti ovvero all’attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, che viene ordinariamente svolta nel luogo.
In tal senso, i servizi in esame devono presentarsi come interventi strutturali da realizzarsi su impianti già esistenti e direttamente funzionali ad assicurarne e garantirne il funzionamento, la manutenzione, il rifacimento, il completamento, l’ammodernamento, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riqualificazione.
Ciò opportunamente premesso, nella fattispecie oggetto del presente interpello occorre stabilire se le operazioni descritte dalla Società soddisfino i requisiti richiesti per beneficiare del richiamato regime di non imponibilità ai fini IVA.
Dagli elementi desumibili dall’istanza di interpello emerge che i servizi resi dall’Istante hanno ad oggetto il noleggio/locazione non finanziaria, a breve/medio/lungo termine, dei “mezzi per la movimentazione di rampa (piattaforme di carico e scarico), autobus per il trasporto passeggeri nel settore aeroportuale (autobus interpista) e più in generale accessori e prodotti per il servizio aeroportuale (barre di trazione, gruppi elettrogeni, ponti e pontili mobili da imbarco, etc.)”.
Tali prestazioni di servizi sembrano riconducibili nell’ambito di operazioni svolte all’interno di un’area aeroportuale ben determinata, direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti ovvero all’attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso.
Queste prestazioni di servizi pertanto (i.e. servizi di locazione a breve/medio/lungo termine, assistenza tecnica e manutenzione relativi ai beni sopra descritti) devono considerarsi non imponibili ai fini IVA.
Sono servizi non imponibili, agli effetti dell’IVA, “(…) il noleggio e manutenzione dei mezzi di sollevamento, di mezzi per le movimentazioni di magazzino e di trasferimento interno delle merci e delle unità di carico, nonché di ogni altro mezzo necessario allo svolgimento delle attività autoportuali (spazzaneve, autocarri, spazzatrice)”.
Resta fermo che il trattamento di non imponibilità si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi rispondenti ai requisiti posti dall’anzidetta previsione e non anche alle cessioni di beni. Nel caso di specie, in particolare, il trattamento di non imponibilità ad IVA non può trovare applicazione con riferimento alla mera fornitura delle parti di ricambio.
Infine, i soggetti che effettuano servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali possono acquistare beni (ad eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili) e servizi senza applicazione dell’imposta, utilizzando il plafond previsto dal decreto IVA, sempre che tali acquisti siano effettuati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa.
Nel caso di specie, le operazioni di cui trattasi devono, dunque, considerarsi rilevanti ai fini del calcolo del plafond.