Con accordo siglato lo scorso 8 marzo, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI Veneto e la la FAI- CISL Veneto, la FLAI-CGIL Veneto, la UILA-UIL Veneto; si è stipulata la proroga del CIRL 2017 per i dipendenti della regione Veneto settore alimentare artigianato, settore alimentare non artigianato fino a 15 dipendenti, settore panificazione.
Le Parti firmatarie del suddetto accordo hanno convenuto quanto segue:
– Proroga al 31/10/2021 di tutta la parte normativa contenuta nel CIRL 14/4/2017.
– Proroga della parte economica per settore alimentare artigiano e settore panificatori del CIRL 2017:
a) l’ERT Viene prorogata dal 31/3/2021 al 31/10/2021 nelle stesse modalità e con I medesimi valori previsti dal CIRL 2017 e mantiene le caratteristiche indicate in tale accordo;
b) Analogamente La quota di previdenza complementare è prorogata al 31/10/2021 nelle modalità e con i medesimi valori previsti dal CIRL 2017 e sarà aumentata della quota annua prevista al successivo punto c)
Con riferimento alle novità introdotte dall’accordo Interconfederale regionale del 25/11/2019 sulle quote di versamento alla bilateralità si chiarisce che nel caso in cui l’imponibile fiscale mensile del lavoratore sia pari o Inferiore a 300 € la quota mensile di adesione contrattuale non è dovuta.
Con riferimento agli apprendisti duali si applica quanto previsto dall’accordo Interconfederale dell’1/0/2018 e s.m.i.
c) La parti intendono supportare i lavoratori per far fronte al costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell’artigianato e a questo scopo con il presente accordo stabiliscono una quota annua per Il 2021 di 2,50 € a carico azienda per ogni lavoratore,
d) La quota di cui sopra dovrà essere versata dall’azienda in un’unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di maggio 2021. Per I lavoratori assunti dall’1/4/2021 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (se successivo a maggio 2021).
ERT aziende artigiane settore alimentare
Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri, dipendenti delle aziende artigiane settore alimentare, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
L’ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante solo qualora abbiano completato – anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale – il terzo anno di apprendistato. La corresponsione dell’elemento partirà dal 1 mese successivo all’inizio del 4° anno.
Livello |
Valore ERT in € Mensile |
Valore ERT in € Orario |
---|---|---|
1S | 130,00 | 0,75144 |
1 | 104,00 | 0,60115 |
2 | 85,00 | 0,49132 |
3/A | 73,00 | 0,42196 |
3 | 62,00 | 0,35838 |
4 | 55,00 | 0,31791 |
5 | 48,00 | 0,27745 |
6 | 38,00 | 0,21965 |
L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dall’accordo interconfederale veneto del 21/7/1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:
– dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL
– durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell’importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1/4/2018 ai fini del computo l’importo orario dell’ERT sarà elevato dal 50% al 100%.
ERT aziende settore panificazione
Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti), dipendenti delle aziende della panificazione, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
L’ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante solo qualora abbiano completato – anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale – il terzo anno di apprendistato. La corresponsione dell’elemento partirà dal 1 mese successivo all’inizio del 4° anno.
Livello |
Valore ERT (in €) Mensile |
Valore ERT (in €)Orario |
---|---|---|
A1S | 21,20 | 0,12254 |
A1 | 17,70 | 0,10231 |
A2 | 14,80 | 0,08555 |
A3 | 11,30 | 0,06532 |
A4 | 9,40 | 0,05434 |
Livello |
Valore ERT (in €) Mensile |
Valore ERT (in €) Orario |
---|---|---|
B1 | 13,00 | 0,07514 |
B2 | 6,90 | 0,03988 |
B3S | 5,80 | 0,03353 |
B3 | 5,60 | 0,03237 |
B4 | 4,50 | 0,02601 |
L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per ( assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dall’accordo interconfederale veneto del 21/7/1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:
– dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL;
– durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell’importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1/4/2018 ai fini dei computo l’importo orario dell’ERT sarà elevato dal 50% al 100%.