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Aggiornate le FAQ sul Green Pass per i lavoratori domestici

17 Gennaio 2022 by Teleconsul Editore S.p.A.

Aggiornate, da Assindatcolf – l’Associazione nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, le FAQ relative  al Green Pass per le famiglie datrici

Dal 15 ottobre 2021 l’obbligo di Green Pass è applicabile anche al comparto domestico, per cui colf, badanti e baby sitter avranno l’obbligo di possedere una Certificazione Verde valida per lavorare. L’obbligo è esteso anche altre figure professionali, come nel caso (solo per citarne qualcuno) della governante, del maggiordomo, del cuoco, dell’istitutrice, della dama di compagnia, del dog sitter, dell’autista e del giardiniere, del custode o dell’amministratore dei beni di famiglia.
Tramite l’app immuni o l’app Io; Il certificato può anche essere stampato gratuitamente da un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista, presentando la tessera sanitaria. Per chi non ha la tessera sanitaria, dal sito www.dgc.gov.it inserendo il codice authcode insieme al numero del documento.
Il datore di lavoro o un appartenente al suo nucleo familiare o altra persona delegata dal datore stesso è tenuto a dover controllare il Certificato Verde del domestico dipendente: se questo non lo possiede o non esibisce una versione valida non potrà lavorare fino a quando non presenterà un documento idoneo.
E’ possibile programmare la verifica allo scadere della validità del Pass. Colf, badanti e baby sitter (così come tutti i lavoratori) potranno chiedere al datore di consegnare una copia cartacea della Certificazione Verde, con il conseguente esonero dalle verifiche per tutta la durata della validità. Tra gli strumenti a disposizione del verificatore anche l’Applicazione Verifica C-19 da installare su dispositivi mobili.
Per i lavoratori che sono in attesa di valida certificazione e che ne abbiano diritto (vaccinazione, test o guarigione) nelle more del rilascio, potranno esibire i documenti cartacei o digitali che attestano una delle condizioni di rilascio del green pass. Si ricorda che a seguito della prima dose della vaccinazione il green pass viene rilasciato solo dopo 15 giorni.

Per quanto riguarda i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale con un siero non autorizzato da EMA (come nel caso di Sputnik o Sinovac) possono ricevere, a partire dai 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo stesso, una dose di richiamo ‘booster’ con vaccino a Rna messaggero Pfizer o Moderna, che darà diritto all’ottenimento del Green pass. Coloro che lo abbiano completato da più di 6 mesi o che non lo abbiano portato a compimento, potranno invece procedere con un nuovo ciclo vaccinale completo con i sieri a Rna messaggero Pfizer o Moderna.
Se il domestico non possiede o non esibisce una versione valida del Green Pass dovrà essere considerato assente ingiustificato. Questa condizione comporta fin dal primo giorno la sospensione della retribuzione e di tutti gli emolumenti (compreso il vitto e l’alloggio in caso di convivenza) e lo stop al pagamento dei contributi Inps e Cassacolf. Inoltre, se lo steso è in regime di convivenza, non può continuare a vivere presso l’abitazione del datore.

Diversamente, il domestico convivente risultato positivo al Covid seppur in possesso di Green Pass non potrà allontanarsi dalla casa nella quale vive.
Sono esentati dal possesso del Green Pass i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute giustificata da idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare dal Ministero della Salute. Il lavoratore domestico che dovesse trovarsi in questa condizione dovrà esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa presentazione del certificato – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Nel periodo di stop la famiglia potrà assumere un altro lavoratore: consigliamo di farlo sottoscrivendo un contratto a tempo indeterminato, una forma che consente il libero recesso dal rapporto in qualsiasi momento, ma sempre nel rispetto dei termini di preavviso. In alternativa è possibile assumere un lavoratore interinale: in questo caso i soci Assindatcolf potranno rivolgersi agli uffici territoriali dell’agenzia interinale UMANA, con la quale si è sottoscritto specifico accordo che prevede per loro tariffe agevolate.
La famiglia che assume un eventuale secondo lavoratore non sostiene alcun costo aggiuntivo poiché al domestico assente non deve essere corrisposta la retribuzione fin dal primo giorno e non devono neanche essere versati i contributi Inps e Cassacolf per tutta la durata del periodo di stop.
Se durante l’assenza ingiustificata il lavoratore l’eventuale invio del certificato di malattia non ha alcun effetto sulla gestione dell’assenza.
Anche il domestico gestito con Libretto Famiglia deve possedere il Green Pass, quindi anche la baby sitter o la colf che siano chiamate a svolgere attività lavorativa una tantum attraverso il Libretto Famiglia

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